Diritto

Spa e Srl, cancellazione d’ufficio senza i bilanci per 5 anni e gli atti di gestione

Il decreto Semplificazioni prevede nuove ipotesi e riscrive la procedura per lo scioglimento anche delle ditte individuali

di Gabriele Ferlito

L’articolo 40 del Dl 76/2020 introduce alcune disposizioni volte a snellire le attuali procedure di cancellazione d'ufficio delle società dal registro delle imprese.

Le modifiche per le società di capitali

Per quanto riguarda le società di capitali, l’attuale articolo 2490, comma 6, del Codice civile, prevede che la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese qualora non vengano depositati i bilanci annuali di liquidazione per oltre tre anni consecutivi (si tratta dell’unica ipotesi di cancellazione d’ufficio attualmente prevista per le società di capitali).

Il decreto Semplificazione interviene prevedendo nuove ipotesi di cancellazione d’ufficio, in particolare nelle seguenti ipotesi:

1) omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi;

2) mancato compimento di atti di gestione.

Tuttavia, per potere procedere con la cancellazione, l’omesso deposito dei bilanci ovvero l’inattività gestionale devono verificarsi in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

• il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;

• l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese e quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Le modifiche per le società di persone

Per quanto riguarda le società di persone e le imprese individuali, l’attuale procedimento di cancellazione d’ufficio è regolato dal Dpr 247/2004, che individua diverse ipotesi di cancellazione. L’attuale procedura di cancellazione è tuttavia risultata eccessivamente farraginosa, richiedendo sempre la trasmissione degli atti al giudice del registro delle imprese nonché il recupero delle somme dovute dall’impresa a titolo di diritti annuali, diritti di segreteria e sanzioni.

Per semplificare tale procedura, il decreto Semplificazioni prevede che la cancellazione d’ufficio dal registro imprese possa essere disposta con determinazione del conservatore il quale, nell’ipotesi della cancellazione delle società di persone, dovrà verificare - tramite accesso alla banca dati dell’agenzia delle Entrate - che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili (se ve ne sono, il conservatore sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale, il quale può nominare un liquidatore ovvero, qualora non lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al Giudice del registro delle imprese per l’adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società).

La conclusione della nuova procedura

Sia per le società di capitali, sia per le società di persone e le ditte individuali, la nuova procedura prevede che il conservatore, dopo aver trascritto d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento, comunica l’avvenuta iscrizione agli amministratori risultanti dal registro delle imprese.

Questi hanno sessanta giorni di tempo per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati. Se tale adempimento viene effettuato, il conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento. Se invece il termine di sessanta giorni spira inutilmente, il conservatore del registro delle imprese, verificata l’eventuale cancellazione della partita Iva della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro. Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione. Contro la determinazione del conservatore l’interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese.


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