Adempimenti

Spa, videoassemblee fino al 31 dicembre

Prorogato fino al 31 dicembre il termine entro cui si possono convocare assemblee societarie a cui applicare l’articolo 106 del Dl 18/20

di Angelo Busani

Prorogato fino al 31 dicembre 2020 (mentre il periodo d’emergenza dura fino al 31 gennaio 2021) il termine entro il quale si possono convocare assemblee societarie alle quali applicare le disposizioni dell’articolo 106 del Dl 18/2020. In altre parole, le Spa, le società in accomandita per azioni, le Srl, le cooperative e le società mutue assicuratrici:

a) possono approvare i bilanci entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio (si pensi a un esercizio in chiusura al 30 ottobre 2020; l’assemblea può pertanto svolgersi entro il 30 aprile 2021);

b) possono tenere le assemblee in full audio/video conference, e cioè (disponendolo semplicemente mediante l’avviso di convocazione dell’assemblea, a prescindere da qualunque previsione statutaria in materia di assemblee via audio/video conferenza) possono obbligare tutti coloro che intervengono all’assemblea a parteciparvi con una modalità di collegamento audio/video, senza poter accedere a un luogo “fisico” (mancando il quale nemmeno vi può essere la contemporanea presenza “fisica”, in un dato luogo, del presidente e del segretario dell’assemblea);

c) possono utilizzare il voto in via elettronica o per corrispondenza anche se si tratta di modalità di votazione non contemplate nello statuto.

Inoltre, con riferimento alle assemblee che siano convocate entro il 31 dicembre 2020 dalle Spa quotate o le cui azioni siano ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, dalle Spa con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, dalle banche popolari e dalle banche di credito cooperativo, nonché dalle società cooperative e dalle società mutue assicuratrici, l’avviso di convocazione di dette assemblee può obbligare alla partecipazione all’assemblea solo mediante il rilascio di una delega a un «rappresentante designato» (con la conseguenza che, insomma, all’assemblea i soci non possono partecipare personalmente, ma, se intendono intervenire, debbono farlo per il tramite appunto del «rappresentante designato»).

L’intreccio normativo

La proroga al 31 dicembre (in precedenza il termine era stato fissato al 15 ottobre e, anteriormente, al 31 luglio) è frutto di un complicato intreccio normativo:

l’articolo 1, comma 3, lettera b), del Dl 125/2020 introduce il numero 19-bis nell’Allegato 1 al Dl 83/2020;

il predetto Allegato 1 è il documento che conteneva l’elenco dei termini i quali erano stati prorogati al 15 ottobre 2020 (dal Dl 83/2020);

l’articolo 1, comma 3, lettera a), del Dl 125/2020, dispone dunque che quasi tutte le fattispecie previste nell’Allegato 1 (tra le quali è compreso l’articolo 106 del Dl 18/2020 in tema di assemblee societarie) beneficiano dello spostamento del termine di scadenza al 31 dicembre 2020.

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