Imposte

Speciale dichiarazione Iva 2017/Il quadro VC monitora il plafond dell’esportatore abituale

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di Michele Brusaterra

L’esportatore abituale deve compilare il quadro VC della dichiarazione Iva annuale, mentre il suo fornitore deve indicare le dichiarazioni d’intento nel quadro VI.
Come oramai ben noto, il soggetto che possiede i requisiti di cui all’articolo 1, comma 1, del Dm 756 del 1983, può chiedere ai propri fornitori la non applicazione dell’imposta sul valore aggiunto con riferimento alle cessioni o alle prestazioni da essi fornite.
Per poter effettuare tale richiesta, attraverso l’emissione della così detta dichiarazione d’intento, il cessionario o committente deve forgiarsi della qualifica di “esportatore abituale” che si consegue nel caso in cui lo stesso soggetto abbia registrato, nell’anno precedente, un ammontare di corrispettivi riferiti alle cessioni all’esportazione di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 8, del Dpr 633 del 1972, e operazioni assimilate dalla norma, superiore al 10% del volume d’affari, determinato a norma dell’articolo 20 sempre del Dpr 633. Non si deve tenere conto, per verificare il superamento della percentuale richiesta, dei beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni non soggette all’imposta per mancanza del requisito territoriale.
Sul fronte degli adempimenti, l’esportatore abituale al fine di richiedere la non applicazione dell’imposta sulle cessioni o prestazioni richieste, deve rilasciare un’apposita dichiarazione d’intento all’interno della quale va indicato l’importo massimo o il periodo con riferimento al quale il fornitore deve emettere fattura non imponibile. Si ricorda che proprio in merito a tale dichiarazione, dal primo marzo di quest’anno entra in vigore il nuovo modello di dichiarazione d’intento che elimina la possibilità di richiedere la non applicazione dell’imposta per uno specifico periodo temporale.
Per quanto concerne la dichiarazione Iva annuale, l’esportatore abituale, che ha anche l’obbligo di inviare in via telematica all’Agenzia delle entrate, che ne rilascia ricevuta, la dichiarazione d’intento che intende presentare al fornitore, deve compilare il quadro “VC” al fine di dare la possibilità all’Amministrazione finanziaria di verificare che la richiesta di non applicazione dell’Iva, da parte dello stesso esportatore abituale, rispetti i limiti imposti dalla norma ossia l’ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nell’anno o nei dodici mei precedenti (cosiddetto plafond).
Il predetto quadro “VC”, quindi, raccoglie sia i dati mensili relativi all’utilizzo del plafond che era a disposizione dell’esportatore abituale per il 2016, suddividendo l’utilizzo effettuato per operazioni interne o acquisti intracomunitari, da una parte, ed esportazioni dall’altra, sia i dati del volume d’affari e delle cessioni all’esportazione e assimilate effettuate, sempre mensilmente, nello stesso anno 2016 e, in apposite colonne, quelle effettuate nel 2015.
Sul fronte del cessionario o committente, che ha emesso fatture non imponibile nel corso del 2016 e che, ricevuta la dichiarazione d’intento dal cliente, ha effettuato il controllo della validità della sua comunicazione, da parte del cedente o prestatore, all’Agenzia delle entrate, vi è l’obbligo di compilare il quadro “VI” della dichiarazione Iva annuale all’interno del quale vanno indicati la partita Iva del cessionario o committente nonché il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle entrate alla dichiarazione d’intento stessa.

Le uscite precedenti dello Speciale dichiarazione Iva 2017:

25 gennaio 2017 - Indicazione separata per lo split payment

26 gennaio 2017 - I prodotti elettronici nel quadro VJ

27 gennaio 2017 - Il maggior credito Iva si spacca in due

l modello Iva 2017

Le istruzioni alla dichiarazione Iva 2017

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