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SPECIALE MANOVRA/1 - Ace, un’altra stretta: sconto calcolato su cinque anni

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di Luca Gaiani

La manovra brucia la base Ace maturata da più di cinque esercizi. Secondo la bozza del provvedimento approvato ieri dal Consiglio dei ministri, a partire dall’esercizio 2017 (redditi 2018), ma con effetto già per gli acconti da versare a giugno e novembre di quest’anno, la deduzione per l’Aiuto alla crescita economica si calcolerà sugli incrementi patrimoniali (utili a riserva e conferimenti in denaro) effettuati a partire dal quinto anno precedente, e non più dal 1° gennaio 2011. Anche per le società di persone e le imprese individuali, cambia la disciplina transitoria introdotta dalla legge di Bilancio 2017: dal prossimo anno la base Ace che si aggiunge all’incremento di periodo va a scalare di anno in anno fino al 2019.

L’accumulo progressivo e illimitato di base Ace che si verifica per effetto della disciplina prevista dal Dl 201/2011 verrà a stabilizzarsi dall’esercizio 2017. Con il meccanismo attualmente vigente, le società aggiungono ogni anno un tassello allo stock su cui si applica la percentuale di deduzione, dato che il riferimento di partenza è fisso al 31 dicembre 2010.Per porre un freno all’espansione della agevolazione, la manovra sostituisce il termine iniziale fisso (31 dicembre 2010) con un termine mobile: i cinque esercizi precedenti a quello per il quale si calcola l’incentivo. In pratica, dal 2017 la base dell’Ace si quantificherà sommando gli incrementi rilevanti (al netto dei decrementi) realizzati rispetto al patrimonio esistente alla data di chiusura del quinto esercizio precedente. Quindi per il 2017, si considererà l’incremento (utili a riserva e conferimento in denaro dei soci) effettuato nel periodo 2013-2017, mentre per il 2018 si partirà dal 2014 e così via. Anche la sterilizzazione per le consistenze di titoli avrà a riferimento il saldo esistente al quinto anno precedente. Per le società di persone, la nuova stretta sull’Ace si aggiunge alla penalizzazione già prevista, con decorrenza retroattiva dal 2016, dalla legge 232/2016. Con la dichiarazione dei redditi 2017, le società di persone hanno abbandonato la deduzione Ace calcolata sull’intero patrimonio netto per passare a un meccanismo incrementale analogo a quello delle società di capitali. Per compensare la retroattività della norma, la legge di Bilancio 2017 aveva previsto una salvaguardia costituita dagli incrementi patrimoniali verificatisi tra 2015 e 2010 i quali si consideravano comunque (e per sempre) nella quantificazione della agevolazione.

In pratica, nell’esercizio 2016, le imprese Irpef determinano la base Ace come sommatoria di due elementi: differenza positiva tra patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2010; incremento patrimoniale formatosi dal 1° gennaio 2016 e determinato con le regole Ires, al netto dei decrementi (distribuzioni di riserve e rimborsi di capitale).La manovra dovrebbe intervenire su questa regola transitoria prevedendo che, dal 2017 (redditi 2018) agli incrementi del singolo periodo, calcolati con le regole Ires (come sopra modificate) si aggiungerà solo l’ulteriore incremento verificatosi tra il 31 dicembre 2015 e il quinto anno precedente quello per cui si calcola l’Ace (quindi, per il 2017, incremento tra 2015 e 2012, nel 2018, incremento tra 2015 e 2013, e così via). Dal 2020, come ovvio, questo incremento sarà di fatto azzerato (2015 contro 2015) e la regola transitoria cesserà di applicarsi.

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