Controlli e liti

Spediti per primi gli avvisi bonari con la chance-sanatoria

La scadenza del 28 febbraio 2022 non deve ritenersi perentoria per gli avvisi bonari

di Luigi Lovecchio

Via libera alle comunicazioni di irregolarità predisposte entro la fine del 2020 e bloccate dall’emergenza epidemiologica, con precedenza ai casi di indifferibilità e urgenza e agli atti contenenti le proposte di sanatoria degli avvisi bonari. Il provvedimento 88314/2021 delle Entrate consente l’immediato invio delle comunicazioni rivenienti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni, con un occhio di riguardo al condono previsto nell’articolo 5 del Dl 41/2021 (decreto Sostegni).

Ai sensi dell’articolo 157 del Dl 34/2020, per favorire la ripresa delle attività economiche e sociali, gli avvisi bonari elaborati fino al 31 dicembre 2020, in esito alla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e Iva e ai controlli formali, non potevano essere notificati nel corso dell’anno appena trascorso. Gli stessi devono pertanto essere inviati, da ultimo, in forza dell’articolo 22-bis del Dl 183/2020, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Trattandosi di avvisi bonari, tale scadenza non dovrebbe essere perentoria mentre lo è solo quella relativa alla notifica della cartella di pagamento. Si evidenzia al riguardo che l’inibitoria alla spedizione degli avvisi non è limitata a specifiche annualità d’imposta ma riguarda la totalità delle comunicazioni elaborate nel 2020.

Il punto 3 del provvedimento delle Entrate stabilisce che, nell’effettuazione degli invii, gli Uffici debbano tenere in considerazione la spedizione degli atti elaborati dopo il 31 dicembre 2020 che, in quanto tali, non rientrano nella sospensione di legge. Tanto, si ritiene, allo scopo di evitare affollamenti nelle operazioni di trasmissione e soprattutto di mettere in difficoltà il contribuente. Alla luce del criterio che sembra ispirare l’intero provvedimento, appare corretto dedurre che le spedizioni saranno effettuate secondo un ordine essenzialmente cronologico. Fanno espressa eccezione a tale ordine anzitutto gli atti connotati da indifferibilità e urgenza. Come quelli collegati al superamento delle soglie di rilevanza penale delle imposte dichiarate e non versate.

Tra le priorità vi è anche la trasmissione delle comunicazioni contenenti la sanatoria disposta dall’articolo 5 del decreto Sostegni. Questa prevede, a talune condizioni, che gli avvisi derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni tributarie relative al 2017 e al 2018 possano essere definiti senza applicazione di sanzioni. Per essere ammessi a tale facoltà, occorre che il contribuente abbia dichiarato una riduzione del volume d’affari 2020, rispetto a quello del 2019, maggiore del 30 per cento. Allo scopo, l’agenzia delle Entrate predisporrà gli avvisi, in modo da inviare al contribuente che ne ha diritto due comunicazioni: quella ordinaria e quella contenente le somme da condono. Il pagamento deve avvenire secondo il medesimo numero di rate stabilito per gli avvisi bonari “normali” (fino a 5.000 euro, 8 rate trimestrali, che diventano 20 per importi maggiori). La definizione non si perfeziona se non si pagano integralmente le somme dovute, alle scadenze stabilite. L’operazione è attivata d’ufficio, il contribuente deve attendere le comunicazioni delle Entrate.

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