Imposte

Spese Ctu intestate al Tribunale: l’Agenzia nega la detrazione

Le Entrate: il documento non va intestato a chi paga la consulenza

di Francesco Capri e Marcello Tarabusi

Non convince la tesi dell’agenzia delle Entrate per cui le spese sanitarie della consulenza tecnica medico-legale in una causa civile non sarebbero detraibili dal contribuente che le paga, perché la fattura è intestata al tribunale.
È questa la sbrigativa risposta a interpello 625 su istanza di un contribuente che aveva sostenuto la spesa nell’ambito di una causa per colpa medica, in cui era stato nominato un consulente tecnico d’ufficio (Ctu). Quest’ultimo aveva emesso la e-fattura per il suo compenso intestandola al tribunale, specificando che il relativo onere era stato sostenuto dalla parte ricorrente.
Che la fattura vada intestata al tribunale, e non alla parte che paga la spesa, è una risalente (sin dalla circolare 9 del 1982) e pertinace opinione dell’amministrazione (ribadita nella risoluzione 88/E del 2015, nella circolare 9/E del 2018 e nella risposta ad interpello n. 211 del 2019), che portò ad una interrogazione parlamentare che segnalava varie criticità (Camera dei Deputati Risposta 19/12/2018 n. 5-01112). Ora ne scopriamo un’altra.
L’istante riteneva che, a prescindere dalla formale intestazione del documento, prevalga l’elemento sostanziale del sostenimento effettivo dell’onere e, quindi, che il contribuente potesse detrarre l’onere nella propria dichiarazione, nei limiti di quanto rimasto a suo carico al netto di eventuali rimborsi.
L’Agenzia ricorda che la detrazione è subordinata a due condizioni: le spese (a) devono essere debitamente documentate; (b) devono essere effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. La condizione (b) è rispettata se il documento di spesa è intestato al contribuente, a prescindere dal chi materialmente paga (altra recentissima presa di posizione dell’Agenzia nella circolare 7/E/ 2021).
La conclusione è piuttosto lapidaria e decisamente formalistica: fattura al tribunale uguale niente detrazione. Eppure la stessa Agenzia ricorda che la perizia medico-legale è una spesa sanitaria (specialistica) detraibile, ma sembra quasi che, nel dubbio se la Ctu vi rientri, si sia aggrappata ad un profilo formale. Il dubbio traspare dall’inciso «indipendentemente dalla eventuale riconducibilità della prestazione resa dal Ctu alle spese sanitarie», ma è del tutto infondato: alla consulenza tecnica è dedicata ampia trattazione in tutti i manuali universitari di medicina legale, e addirittura la stessa Agenzia (risoluzione 88/E del 2015) aveva chiaramente ricondotto l’attività del Ctu a prestazione medico-legale. Si tratta quindi certamente di “spesa sanitaria”.
Resta il tema dell’intestazione della fattura. Ma la risposta confonde le regole di fatturazione Iva con la nozione di “documento di spesa” ai fini della detrazione.
È la stessa circolare 7/E /2021 a ricordare che regole Iva e regole Irpef seguono binari separati: per la detrazione sulle perizie mediche, infatti, «non rileva la circostanza che le spese siano esenti da Iva secondo quanto chiarito con la circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E». La “intestazione del documento” altro non è se non la prova che la spesa sia legalmente imputabile al contribuente.
Che le fatture dei Ctu siano intestate al tribunale è solo un formalismo Iva, ma per legge le spese processuali sono a carico delle parti. Il “documento di spesa”, quindi, è costituito della prova del pagamento – necessariamente tracciato – al Ctu, abbinato alla fattura con l’indicazione che la spesa è sostenuta dalla parte ed al provvedimento del giudice che pone la spesa a suo carico. Più documentato di così…

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