Adempimenti

Spese con detrazione del 19%, alla precompilata solo i dati dei pagamenti tracciabili

Le Entrate non prevedono disposizioni transitorie: l’obbligo riguarda tutte le spese dal 1° gennaio 2020

I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati alla precompilata dovranno inviare solo le spese detraibili che i contribuenti hanno pagato con mezzi tracciati, escludendo quelle pagate in contanti. Non sono previste disposizioni transitorie, per cui l’obbligo riguarda retroattivamente tutte le spese sostenute dal 1° gennaio 2020. La regola vale solo per le spese con bonus al 19 per cento: per gli oneri deducibili e le detrazioni ad aliquota più alta nessun obbligo di verificare il pagamento.

Con i provvedimenti 329652 e 329676 del 16 ottobre l’agenzia delle Entrate ha dettato le nuove regole per la trasmissione, da parte dei percipienti, delle spese sanitarie e veterinarie e degli altri oneri detraibili sostenuti dai contribuenti nel corso del 2020. Non è un nuovo obbligo, ma una modifica delle regole di adempimento di quelli già esistenti in base ai numerosi provvedimenti attuativi dell’articolo 3 del Dlgs 175/2014. La platea interessata è molto vasta: professionisti sanitari e strutture sanitarie private non accreditate, veterinari e cliniche veterinarie, servizi funerari, università, asili nido, enti del terzo settore. Ma sono solo alcuni esempi.

Non vi è perfetta coincidenza tra gli oneri soggetti all’obbligo di tracciatura per il contribuente e quelli oggetto di trasmissione da parte del fornitore: la tracciatura riguarda infatti solo le spese detraibili al 19% (si veda l’articolo su NT+ Fisco), mentre alla precompilata sono trasmesse molte spese deducibili, oppure detraibili in misura diversa. Ad esempio vanno alla precompilata, ma non sono soggette al nuovo regime di tracciamento: le spese per interventi edilizi o di riqualificazione energetica (per le quali valgono le regole speciali, in vigore da anni, che prevedono bonifici con causale specifica e indicazione del codice fiscale del contribuente); le erogazioni liberali ad enti del terzo settore, che in molti casi si detraggono con aliquote più elevate del 19%; le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dai disabili, che sono detraibili per la generalità dei soggetti, ma deducibili per i disabili. Tutti coloro che oggi sono tenuti a trasmettere i dati dovranno quindi fare uno screening per riclassificare le operazioni da inizio anno, separando gli oneri detraibili al 19% da tutte le altre spese per cui esiste l’obbligo di trasmissione: queste ultime andranno inviate tutte, senza eccezioni, mentre per i primi andranno controllate le modalità di pagamento.

Per chi è tenuto all’invio dei dati alla precompilata l’adempimento sarà complesso. L’obbligo è retroattivo e si dovranno controllare tutte le prestazioni rese dal 1° gennaio 2020, verificando i pagamenti: quelli per contanti o con mezzi che l’Agenzia non accetta (ad esempio le valute complementari) vanno stralciati; si trasmetteranno solo gli oneri pagati con versamento bancario o postale o con gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/97 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento»).

Da oggi converrà adottare sistemi (anche informatici) che abbinino da subito l’incasso al documento fiscale, inserendo su fattura, ricevuta o scontrino la dicitura «pagamento tracciato» quando l’incasso non avviene in contanti.

Si semplifica così la vita ai contribuenti, agevolati nella prova della spesa, e si separano da subito in contabilità le spese da trasmettere e quelle da non inviare.

Il grattacapo maggiore è per il passato: un algoritmo di semplificazione è limitare la verifica alle operazioni sotto le soglie antiriciclaggio (quindi sotto 3.000 euro fino al 30 giugno, sotto i 2.000 dal 1° luglio); quelle di importo superiore, infatti, sono certamente tracciate e quindi vanno trasmesse.

Per le transazioni sotto soglia si dovrà invece controllare, una per una, se si tratta di spese detraibili al 19% e, solo in tal caso, verificare la modalità di pagamento per escludere quelle non ammesse. Impensabile sanzionare eventuali errori, visto che l’obbligo è stato introdotto solo a fine anno.

È ragionevole escludere che si debba verificare anche se il mezzo di pagamento sia riferibile al contribuente; sarà l’amministrazione, in sede di controllo, a dover eventualmente verificare se la spesa sia «effettivamente rimasta a carico del contribuente».

Si salva chi eroga beni e servizi sanitari esenti da tracciatura: trasmetteranno tutti i dati, senza dover verificare le modalità di incasso farmacie ed altri rivenditori di medicinali e dispositivi medici; del pari le strutture sanitarie pubbliche e quelle private accreditate al Ssn non hanno l’onere di verificare il mezzo di pagamento e possono trasmettere tutto.

Difficile dare un suggerimento per regolarsi in caso di dubbi interpretativi sulla ammissibilità del singolo mezzo di pagamento o sulla esenzione o meno dall’obbligo di tracciamento per un tipo di spesa (ad esempio il noleggio di dispositivi medici): se si trasmette al fisco una spesa pagata con mezzi non ammessi, si rischiano (per il futuro) le sanzioni per errata trasmissione pari a 100 euro per ogni errata comunicazione, con un massimo di 50mila euro (ridotta ad 1/3 con massimo 20mila euro se ci si ravvede entro 60 giorni). Se non si trasmette una spesa che sarebbe stata detraibile, d’altra parte, si dà un disservizio al contribuente; il quale, tuttavia, se ritiene di aver diritto alla detrazione di una spesa scartata da chi trasmette i dati potrà sempre inserire la spesa con una correzione alla precompilata (assumendone tuttavia i rischi, anche sanzionatori). È prevedibile che purtroppo gli operatori adotteranno un approccio prudente, scartando tutti i casi dubbi e, in caso di contestazioni, si difenderanno facendo valere l’indiscutibile incertezza interpretativa.

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