Professione

Spese professionali congrue in base ai decreti «parametri»

di Luca Rollino

Nella legge di Bilancio 2022 si è specificato che le spese per l’ottenimento dell’asseverazione e del visto di conformità sono detraibili, secondo l’aliquota dell’agevolazione spettante per l’intervento di riferimento. Inoltre, si è definitivamente chiarito quali sono i Prezziari utilizzabili per attestare la congruità delle spese sostenute per la realizzazione delle opere (dirette e accessorie) connesse alla realizzazione dell’intervento agevolato.

Tuttavia, non è stato chiarito un aspetto dubbio già con il decreto Antifrodi (157/2021, i cui contenuti sono stati recepiti nella legge di Bilancio): quale parametro usare per definire congrue le spettanze professionali, e, in particolare, le spettanze tecniche. Infatti, per le asseverazioni relative all’ecobonus ordinario e al super ecobonus, il Dm del 6 agosto 2020 indica chiaramente il decreto del 17 giugno 2016 come riferimento, sebbene si tratti di un decreto collegato al Dm 50/2016, e quindi pensato per il mondo dei lavori pubblici. Tale riferimento è stato poi indicato dalla Rete delle Professioni Tecniche per il calcolo delle spettanze professionali anche in ambito Super Sismabonus.

L’asseverazione è richiesta per attestare la congruità di tutte le spese sostenute ogni volta che si faccia ricorsa ad una detrazione fiscale con cessione del credito o con sconto in fattura (quindi anche quelle professionali): è quindi immediato chiedersi se l’estensione del Dm del 17 giugno 2016 possa essere fatta anche a tutti i bonus ordinari.

La risposta sembra essere positiva, altrimenti si creerebbe un duplice metodo di calcolo all’interno dello stesso cantiere tra 110% e aliquote ordinarie. Tuttavia, non si deve trascurare la vigenza di un altro decreto che fornisce un algoritmo di calcolo delle spettanze tecniche: si tratta del Dm 40/2012, redatto per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente.

Questo documento ha il pregio di non essere relativo al solo ambito tecnico, ed è esplicitamente richiamato dalla Fondazioazionale dei commercialisti come un riferimento per la determinazione delle spettanze per il visto di conformità. Anche al fine di prevenire potenziali contenziosi, sarebbe utile un definitivo chiarimento di merito da parte dell’Agenzia.

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