Imposte

Spese di rappresentanza, la deduzione «dipende» da ricavi e proventi

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di Flavio Brenna e Roberta De Pirro

Sono spese di pubblicità quelle destinate a sostenere le vendite, reclamizzando i prodotti, i marchi, i servizi o comunque l'attività svolta dall'impresa. Sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.
Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, allo scopo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa. La loro deduzione è commisurata all'ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica. Tale definizione di spese di rappresentanza è stata introdotta dal Dm 19 novembre 2009, a seguito delle modifiche che dal 2008 hanno interessato il regime della loro deducibilità fiscale.
Con questo intervento il legislatore ha cercato di porre fine all'annosa questione relativa alla distinzione tra le spese in parola e quelle di pubblicità. In passato sia la Cassazione (sentenza 9567/2007) che l'ormai soppresso «Comitato consultivo norme antielusive» avevano in più occasioni provato a dirimere la stessa questione, evidenziando come il discrimine tra le spese di rappresentanza e quelle di pubblicità fosse rinvenibile nel fatto che le prime sono sostenute al fine di creare, mantenere o accrescere il prestigio dell'impresa e di migliorarne l'immagine, senza dar luogo ad aspettative di incremento del fatturato, mentre le seconde sono finalizzate ad acquisire nuova clientela e/o incrementare le vendite alla clientela già esistente.
Il Dm 19 novembre 2009 per distinguere le spese di rappresentanza da quelle di pubblicità - queste ultime integralmente deducibili dal reddito d'impresa - ha valorizzato, invece, il criterio della gratuità della spesa, prevedendo che tali spese si caratterizzano per la mancanza di un corrispettivo da parte dei destinatari di una determinata prestazione e per l'assenza di un obbligo di dare o fare a carico degli stessi.
Tra le spese di rappresentanza il Dm del 2009 ha annoverato quelle sostenute per l'organizzazione di viaggi turistici in occasione dei quali sono svolte iniziative promozionali di beni e servizi alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, nonché quelle sostenute per l'organizzazione di feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose, o in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi o uffici.
Al ricorrere di predetti presupposti, secondo la vigente formulazione dell'articolo 108, comma 2, del Tuir le spese in commento sono deducibili nell'esercizio di sostenimento e in proporzione all'ammontare dei ricavi e dei proventi derivanti dalla gestione caratteristica realizzati dall'impresa, ma solo se rispondenti ai requisiti di congruità e inerenza di cui al citato decreto.
E in particolare, tali spese sono ammesse in deduzione in misura pari:
- all'1,3% dei ricavi e degli altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

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