Spese di rappresentanza, quattro strade di deducibilità
Spese di viaggio, vitto e alloggio e spese di rappresentanza sostenute da professionisti e artisti possono rientrare in più righi del quadro RE del modello Redditi 2019, per cui occorre una compilazione attenta.
L’articolo 54, comma 5 del Tuir prevede:
una deducibilità limitata al 75%, ed in ogni caso per un importo complessivamente non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, per le spese alberghiere e relative a somministrazione di alimenti e bevande. Questi due paletti – che secondo le Entrate si applicano a cascata (circolare 34/E/2009, par. 5.2) – vanno disattesi in due ipotesi: per le spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente e per quelle sostenute direttamente dal committente;
una deducibilità limitata all’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta per le spese di rappresentanza, che si qualificano secondo quanto previsto dal decreto 19 novembre 2008 e comprendono anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione - anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione -, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito;
la deducibilità integrale, entro il limite annuo di 10mila euro, per le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale ovvero a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno (queste ultime, per l’agenzia, limitate al 75% del costo sostenuto);
la stessa deducibilità prevista per le imprese (articolo 95, comma 3 Tuir) per le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti.
Tranne queste ultime (da comprendere al rigo RE11), le altre casistiche riguardano i righi da RE15 a RE17. Più nel dettaglio:
nel rigo RE15 vanno riportate le spese sopra indicate come sub-1, e precisamente, a colonna 1, va indicato il 75% delle spese di vitto ed alloggio, nel limite del 2% dei compensi, mentre a colonna 2 quelle deducibili senza limite, ed a colonna 3 il totale;
nel rigo RE16 vanno riportate le spese sopra indicate come sub-2 e precisamente, a colonna 1, va indicato il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza e, a colonna 2, va indicato l’ammontare delle altre spese di rappresentanza, in modo che a colonna 3 il relativo totale non superi l’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta;
nel rigo RE17 vanno riportate le spese sopra indicate come sub-3, e precisamente, a colonna 1, va indicato il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e simili. In colonna 2, va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’ammontare deducibile delle spese di iscrizione ai predetti corsi (comprese quelle di viaggio e soggiorno non indicate in colonna 1), integralmente deducibili entro il limite annuo di 10mila euro. Quest’ultimo limite, come si desume dalle istruzioni al modello Redditi SP, in caso di società o semplice o associazione professionale (articolo 5 Tuir) va riferito a ciascun socio o associato.
Infine, va ricordato che:
per i professionisti nel regime “di vantaggio” (o “dei minimi”), le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite del plafond di deducibilità dell’1% dei compensi (Circolare 34/E/2009, par. 9), mentre non si applica il limite del 75% (di cui all’art. 109, comma 5, TUIR) per le spese di vitto e alloggio;
per i soggetti in regime forfettario, le spese sono forfetizzate in una percentuale predeterminata dei compensi, per cui tutte le spese sino ad ora indicate non sono oggetto di deduzione analitica.