Spese di regia, sì alla deduzione dei costi ripartiti per contratto
Piena deducibilità per le consociate delle spese di regia riaddebitate dalla controllante se la ripartizione dei costi è formalizzata in un contratto scritto e i costi risultano regolarmente fatturati, documentati, contabilizzati e di effettiva utilità e la cui corrispondenza dei dati di bilancio alle risultanze delle scritture contabili sia stata certificata da una società di revisione. Questa la conclusione a cui è giunta la Cassazione con la sentenza 23164/2017.
L’amministrazione finanziaria disconosceva in capo alla controllata le spese di ricerca e sviluppo, piani finanziari, marketing, assistenza e formazione del personale, sostenute dalla società capogruppo a beneficio della propria consociata e riaddebitate alla stessa sulla base di un accordo contrattuale, che prevedeva una ripartizione dettagliata di ogni singolo costo ripartito pro quota ed in funzione del fatturato della società beneficiaria.
L’agenzia delle Entrate riteneva l’indeducibilità di tali costi adducendo l’inadeguatezza della documentazione tesa a giustificare l’inerenza, la congruità e la correlazione tra le spese e l’effettivo benefico economico tratto da queste.
A seguito della riforma da parte della Commissione tributaria regionale della sentenza di primo grado, con cui i giudici avevano ritenuto la piena deducibilità delle spese in contestazione, il contribuente interponeva ricorso in Cassazione lamentando l’erronea interpretazione normativa sulla base della quale i giudici di secondo grado avevano fondato il proprio convincimento.
La Cassazione, nonostante abbia ribadito che in tema di costi di regia incombe sul contribuente l’onere di dimostrare, con idonea documentazione, l’esistenza, l’inerenza ed l’utilità dei costi dei servizi addebitatigli dalla capogruppo, ha accolto il ricorso del contribuente.
Ciò in considerazione del fatto che i giudici di secondo grado dovevano considerare assolto l’onere probatorio avendo il contribuente dettagliatamente fornito l’effettività e l’inerenza della spesa all’attività d'impresa esercitata e il reale vantaggio conseguito per effetto dei costi sostenuti.
Cassazione, sentenza 23164/2017