Adempimenti

Spese scolatische pagate con moneta elettronica: dati entro il 16 marzo per la precompilata

Le Entrate definiscono le modalità tecniche per la prima comunicazione. Adempimento facolativo per gli anni d’imposta 2020 e 2021

di Marcello Tarabusi

Al via la trasmissione delle spese scolastiche per la dichiarazione precompilata. Debutta infatti la comunicazione telematica dei dati che andranno ulteriormente ad arricchire il patrimonio di 730 e Redditi precompilato. A stabile le modalità di invio è il provvedimento delle Entrate del 9 febbraio 2021.

Entro il 16 marzo 2021 scuole statali, paritarie private e degli enti locali trasmetteranno in via telematica all’Agenzia le spese per istruzione scolastica sostenute nell’anno precedente, con i dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese. Entro lo stesso termine vanno inviati i rimborsi di spese scolastiche erogati l’anno prima, indicando l’anno in cui è stata sostenuta la spesa rimborsata, la tipologia di spesa e soggetto che ha ottenuto il rimborso.

Il provvedimento delle Entrate (prot. n. 39069/2021), in attuazione del decreto del Mef del 10 agosto 2020, indica le specifiche tecniche di trasmissione e precisa – come già previsto dal Dm – che il termine di invio è allineato quelli già previsti per l’invio telematico delle spese detraibili relative a mutui, polizze assicurative e oneri previdenziali, che per l’anno 2020 scadono il 16 marzo 2021.

L’invio è facoltativo per spese e rimborsi del 2020 (da inviare nel 2021) e del 2021 (da spedire nel 2022); diventa invece obbligatorio per spese e rimborsi dell’anno d’imposta 2022.

I dati da trasmettere
Si devono inviare solo le spese pagate con mezzi tracciati: nella precompilata vanno infatti solo le spese detraibili e, dal 2020, la legge 160/2019 consente la detrazione solo delle spese pagate con strumenti di pagamento tracciabili.

L’invio riguarda: tasse scolastiche; contributi obbligatori e volontari, erogazioni liberali deliberate dagli istituti scolastici o dai loro organi per la frequenza scolastica; erogazioni liberali a favore delle scuole non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica o all’ampliamento dell’offerta formativa. Non vanno inviate le spese pagate con modello F24, già note all’amministrazione.

Le scuole devono inviare, per ciascun iscritto, l’ammontare delle spese per istruzione scolastica sostenute nell’anno d’imposta precedente con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e di quelli che hanno sostenuto le spese. Il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa deve essere indicato se l’informazione è nella disponibilità dell’istituto scolastico che provvede alla trasmissione; deve invece essere sempre indicato con riferimento alle erogazioni liberali non deliberate dagli istituti scolastici.

Per i rimborsi, l’indicazione del codice fiscale del soggetto che ha ottenuto il rimborso è facoltativa per l’anno d’imposta 2020. Il dato deve essere sempre indicato con riferimento alle restituzioni delle erogazioni liberali non deliberate dagli istituti scolastici.

Le modalità di invio e opposizione
L’invio avviene attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline e può essere affidato anche ad un intermediario abilitato.

Al primo invio possono seguirne ulteriori per integrazioni, per sostituire integralmente o chiedere di cancellare una comunicazione già validamente acquisita.
Il provvedimento prevede anche le modalità di esercizio dell’opposizione del contribuente all’inserimento dei dati nella precompilata, che può essere comunicata direttamente all’istituto scolastico o inviando, dal 1° gennaio dell’anno successivo fino alla scadenza del termine di invio, la dichiarazione di opposizione sottoscritta e corredata da copia della carta di identità all’indirizzo opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it.

I dati sono comunque raccolti in un archivio separato dagli altri archivi dell’Anagrafe tributaria, e non sono accessibili dall’Agenzia fino al termine per l’esercizio dell’opposizione.

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