Adempimenti

Spesometro, allineate le scadenze tra invio obbligatorio e facoltativo

di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

I termini per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute vengono uniformati per l’anno 2017, sia per chi adempie obbligatoriamente sia per chi sceglie l’opzione. Infatti, il paragrafo 8 del provvedimento n. 58793, pubblicato ieri sul sito della agenzia delle Entrate, ha previsto anche per i contribuenti che entro il 31 marzo opteranno per l’invio dei dati delle fatture, che la trasmissione relativa al primo semestre venga effettuata per tutti entro il 16 settembre e quella del secondo semestre entro il 28 febbraio 2018.Quindi, per il primo anno di applicazione, sia che si proceda all’invio della fatture su opzione che per obbligo, le scadenze da rispettare sono le medesime. Il nuovo provvedimento viene emesso per stabilire le modalità di trasmissione dei dati delle fatture su base obbligatoria ma di fatto ricalca il medesimo provvedimento del 26 ottobre n. 182070 che stabiliva i criteri per l’invio dei dati delle fatture su base opzionale. Si ricorda che tale regime, rispetto a quello obbligatorio di cui al Dl 193/2016, consente di ottenere alcuni vantaggi, ovvero rimborsi Iva in via prioritaria, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 30 del Dpr 633/1972 nonché la riduzione di due anni dei termini di accertamento per i contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti di importo superiore a 30 euro. Al provvedimento sono inoltre allegate le specifiche tecniche contenenti le regole di compilazione della comunicazione che potranno essere adottate a decorrere dal 10 luglio 2017; fino a quella data, infatti, i dati potranno essere trasmessi con le specifiche tecniche introdotte precedentemente con provvedimento 182070 del 28 ottobre 2016, ovvero del provvedimento con cui si definivano le modalità di invio dei dati su opzione. La circolare 1 del 7 febbraio 2017 ha fornito dettagliate istruzioni in ordine ai dati oggetto di comunicazione.Viene poi approvato il modello per la comunicazione delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del Dl 78/2010 e le relative istruzioni; il modello era già stato pubblicato in bozza sul sito dell’agenzia delle Entrate lo scorso 21 marzo. Per questo adempimento non sono previste proroghe, resta quindi confermata la scadenza entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre (con spostamento del secondo semestre al 16 settembre); quindi il primo invio dovrà avvenire entro il 31 maggio 2017 con riferimento ai dati delle liquidazioni effettuate nel primo trimestre.La trasmissione dei dati dovrà avvenire esclusivamente in via telematica direttamente a cura del contribuente oppure per il tramite di un intermediario abilitato. Quindi, come avviene per la generalità delle dichiarazioni fiscali, i soggetti incaricati alla trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia del modello trasmesso e della ricevuta che ne attesta l'avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. I dati del modello saranno resi disponibili al contribuente sul sito dell’agenzia delle Entrate, nel proprio cassetto fiscale e nella sezione “consultazione” dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.L’Agenzia, al paragrafo 4.2 del Provvedimento, precisa che i dati verranno utilizzati per controllarne la coerenza, supportare la predisposizione della dichiarazione dei redditi e dell’Iva e al fine di valutare la capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi; si nutrono, tuttavia, perplessità in ordine alla efficacia di una attività di accertamento sintetico sulla base dei dati Iva.

Il provvedimento n. 58793 delle Entrate

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