Adempimenti

Spesometro, comunicazione in salita per le fatture semplificate

di Giovanni Petruzzellis

La comunicazione dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017, in scadenza al prossimo 28 settembre, continua a caratterizzarsi per numerose problematiche operative, tra cui quella riguardante la gestione delle fatture semplificate.

L’emissione della fattura in formato semplificato è disciplinata dall’ articolo 21-bis del Dpr 633/1972 ed è riservata alle operazioni che non superino l’importo di 100 euro, comprensivo dell’Iva. Secondo tale disposizione, la cui applicazione ha natura facoltativa, è possibile ridurre i dati da riportare nel documento rispetto a quelli ordinariamente previsti dall’ articolo 21 , essendo obbligatorio indicare soltanto: data di emissione, numero progressivo, dati anagrafici del cedente o prestatore con numero di partita Iva, descrizione dei beni ceduti o dei sevizi resi, ammontare del corrispettivo totale e dell’imposta scorporata ovvero dei dati che consentano di determinarla.

Il principale elemento di semplificazione consiste, tuttavia, nella facoltà concessa, in caso di cessionario o committente operante nel territorio dello Stato, di indicare, in luogo dei dati completi della controparte (ditta, denominazione, domicilio, eccetera), il solo codice fiscale o il numero di partita Iva, ovvero, se si tratta di soggetto passivo stabilito in altro Stato Ue, il numero di identificazione Iva attribuitogli. Le stesse regole previste per l’emissione della fattura semplificata trovano applicazione anche per le relative note di variazione, a prescindere dal relativo importo.

Un primo aspetto da evidenziare riguarda il difetto di coordinamento che, nonostante la soluzione interpretativa fornita dall’agenzia delle Entrate, persiste tra l’articolo 21-bis e il successivo articolo 23 del Dpr 633/1972 in relazione alle modalità di registrazione delle fatture. La norma, infatti, richiede l’annotazione, nel registro delle fatture emesse, anche della ditta, denominazione o ragione sociale del cliente. Tali informazioni, come già detto, non sono richieste nella fattura semplificata e, pertanto, si poneva pone una questione di coordinamento tra le due norme.

Il problema è stato successivamente risolto dall’agenzia delle entrate con la circolare 12/E/2013 . Secondo l’orientamento fornito dal documento di prassi, «nel caso in cui il cessionario/committente sia identificato con il solo numero di partita Iva o con il codice fiscale, l’obbligo di registrazione della fattura semplificata da parte dell’emittente è correttamente assolto con l’indicazione dei predetti dati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, come prescritto dall’articolo 23, secondo comma».

Tuttavia il principale elemento di complicazione nella comunicazione dei dati delle fatture semplificate dipende dal fatto che, nella maggioranza dei casi, l’operatore emette il relativo documento tramite il registratore di cassa, beneficiando della facoltà concessa dal quarto comma nell’articolo 1 della legge 18/1983. Al ricorrere di tale circostanza può pertanto verificarsi che gli incassi giornalieri comprendano anche fatture registrate nel registro dei corrispettivi in base all’articolo 24 del decreto Iva. Nella comunicazione dovranno infatti essere ricomprese anche le fatture emesse dai commercianti al minuto e annotate tra i corrispettivi. In questo caso occorrerà recuperare tutti i dati necessari a completare la comunicazione, in quanto non sempre questi emergono dalle registrazioni effettuate. Gli operatori saranno di conseguenza costretti ad eseguire il caricamento “manuale” dei dati richiesti, con un aggravio amministrativo che cancella, di fatto, la semplificazione derivante dall’applicazione dell’articolo 21-bis. La circostanza che si tratta di fattura emessa in forma semplificata dovrà risultare tra i dati generali, indicando la voce «TD07» nel campo «TipoDocumento».

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