Imposte

Spesometro, così cambia il calendario per l’invio dei dati

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di Benedetto Santacroce

Nell’articolo 11 del Dl 87/2018 ci sono semplificazioni che alleggeriscono l’adempimento già entro il prossimo 30 settembre, o meglio entro il 1° ottobre visto che il termine cade di domenica e slitta al lunedì successivo.

Poi alla fine dell’anno lo spesometro dovrebbe definitivamente lasciare spazio alla fattura elettronica e all’esterometro (la nuova comunicazione che dal 1° gennaio 2019 monitorerà le cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzate da e verso soggetti non residenti).

Nuovo calendario
Per quanto riguarda il calendario dei prossimi adempimenti che attendono i contribuenti e i loro consulenti già a partire da settembre il decreto mette in pista due nuove regole.

La prima stabilisce che i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019. La seconda stabilisce che i dati fatture relativi al primo semestre 2018 debbono essere inviati entro il 1° ottobre 2018, mentre i dati fatture relativi al secondo semestre del 2018 debbono essere inviati entro il 28 febbraio 2019.

La presentazione dello spesometro (o meglio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute) a regime doveva essere trimestrale e l’invio della comunicazione doveva avvenire per le fatture emesse e per quelle ricevute e registrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre monitorato.

L’articolo 1-ter del Dl 148/2017 ha previsto che il contribuente poteva optare per l’invio dei dati fattura con periodicità semestrale. Pertanto, con riferimento al 2018 abbiamo una parte dei contribuenti che, avendo optato per l’invio semestrale, si appresta a presentare il modello di comunicazione del primo semestre. In effetti in tale caso la comunicazione per il primo semestre deve essere effettuata entro il 30 settembre 2018, mentre per il secondo semestre deve essere presentata entro il 28 febbraio 2019.

Un’altra parte dei contribuenti non ha operato l’opzione e quindi, dopo aver presentato la comunicazione del primo trimestre entro il 31 maggio scorso, adesso si appresta a presentare la comunicazione per il secondo trimestre che deve avvenire, in base all’articolo 21 del Dl 78/2010, entro il 30 settembre 2018, ma appunto scadendo il termine di domenica il termine slitta al 1° ottobre.

Inoltre, il decreto, sempre con riferimento a coloro che non hanno optato per l’invio semestrale, chiarisce che l’invio della comunicazione relativa al terzo trimestre, che deve avvenire per norma entro il 30 novembre, può essere effettuato insieme al quarto trimestre entro il 28 febbraio 2019. Questo intervento ha lo scopo di consentire anche a coloro che non hanno optato per la trasmissione semestrale di rinviare l’adempimento del terzo trimestre al 28 febbraio 2019. In altre parole, il legislatore riammette all’adempimento semestrale anche chi si è volontariamente assoggettato all’adempimento trimestrale.

Registri Iva
Con il comma 2-bis inserito all’articolo 11 del decreto 87/2018 è stato stabilito l’esonero dall’obbligo di annotazione nei registri Iva acquisti e vendite delle fatture, passive e attive, i cui dati siano stati comunicati, all’agenzia delle Entrate, dai soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del Dlgs 127/2015.

Tale disposizione, così come formulata nel testo definitivo dopo la conversione in legge, presenta alcune criticità interpretative. In effetti, il chiaro riferimento ai soggetti obbligati alla comunicazione in base all’articolo 1, comma 3 del Dlgs 127/2015, limita l’agevolazione solo a coloro che hanno esercitato apposita opzione per la trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio.

In effetti, come si ricorda, l’adempimento dello spesometro aveva due regole diverse una di tipo opzionale prevista dalla citata disposizione (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015) e una di tipo obbligatoria prevista dal Dl 193/2016. La prima, che è quella che ci interessa, prevede che il contribuente può optare per una comunicazione trimestrale dei dati fatture e in questo modo non è più tenuto alla comunicazione obbligatoria ex Dl 193/2016. Ovviamente con l’esercizio dell’opzione il contribuente si vincola per 5 anni a inviare l’apposita comunicazione al fisco.

Questi soggetti (che a dire il vero sono davvero pochi) hanno l’opportunità di non annotare sui registri Iva vendite e acquisti le operazioni oggetto di comunicazione.

Questa lettura della norma, che ci sembra l’unica possibile, porta come conseguenza che il beneficio riguarda solo pochi contribuenti e per un periodo del tutto limitato, cioè fino al 31 dicembre 2018. In effetti, la cancellazione dell’obbligo può essere interpretata anche come un’anticipazione di ciò che dovrebbe avvenire con l’avvento della fattura elettronica per il quale l’annotazione delle operazioni sui registri Iva dovrebbe essere del tutto opzionale, in quanto il dato sarà già in possesso dell’agenzia delle Entrate. Solo così la regola ora introdotta con un orizzonte temporale molto limitato potrebbe portare degli effetti benefici a tutti.

Per approfondire: Decreto 87/2018, in edicola e on line

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