Controlli e liti

Spesometro: invio del primo semestre 2017 entro il 28.02

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di Michele Brusaterra

Invio della comunicazione delle fatture entro il 28 febbraio per il primo semestre 2017.

Per effetto della moratoria introdotta dal Dl 148/2017, che ha previsto la possibilità di invio dello "spesometro" relativo al primo semestre 2017 entro il 28 febbraio 2018 senza applicazione di sanzioni, risultano ancora aperti i termini per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute, nonché delle bollette doganali e delle note di variazione relative al primo semestre 2017, mentre il secondo anno andrà inviato entro il prossimo 6 aprile.

Ricordando che i termini per l'invio del primo semestre 2017 sono stati più volte spostati anche a causa di problemi tecnici riscontrati in capo all'Amministrazione finanziaria, il già menzionato Dl 148 ha modificato, sempre per la comunicazione in commento, anche i termini di invio previsti dal 2018, dando la possibilità al contribuente di mantenere la scadenza trimestrale originariamente prevista ovvero di optare per quella semestrale.

Il medesimo decreto ha altresì portato alcune novità in tema di contenuti delle comunicazioni delle fatture, stabilendo che i dati da indicare debbano essere: la partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni - o il codice fiscale in caso di soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni - la data e il numero della fattura, la base imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta, nonché la tipologia di operazione ai fini Iva, nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

Sia per i soggetti che invieranno lo spesometro con cadenza trimestrale, sia per quelli che opteranno per la scadenza semestrale, per le fatture emesse o ricevute di importo inferiore ad euro 300, che vengono registrate cumulativamente, è facoltà del contribuente trasmettere i dati del documento riepilogativo, comprendendo almeno la partita Iva del cedente o del prestatore, per quanto riguarda le fatture attive, ovvero la partita Iva del cessionario o committente, per quanto riguarda le fatture passive, nonché, sia per le fatture attive che passive, la data e il numero del documento riepilogativo e l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'imposta, divisi per aliquota.

Da un punto di vista soggettivo, si ricorda che sono esonerati dall'invio della comunicazione in commento i soggetti "minimi" e chi ha adottato per il 2017 il regime forfetario. L'art. 21 Dl 78 /2010, che ha introdotto la comunicazione delle fatture, esonera anche i produttori agricoli che rientrano nel regime speciale di cui all'articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972, purché, però, siano «situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

Sull'espressione "siano situati", l'agenzia delle Entrate, con risoluzione 105/E /2017, dopo aver ricordato che cosa si intende per zone montane, ha chiarito che, al fine di rientrare nell'esonero, lo svolgimento dell'attività agricola nei predetti terreni montani non deve essere esclusiva, ma è sufficiente che sia svolta in terreni ubicati per più del 50 per cento in zone montane.

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