L'esperto rispondeAdempimenti

Spesometro, la sanzione è di 2 euro per ogni fattura errata

di Giorgio Confente

La domanda

Per le sanzioni in tema di comunicazione dati fatture emesse e ricevute, l’articolo 11, comma 2-bis del Dlgs 471/97 dispone che per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura. Si chiede di conoscere se la sanzione di 2 euro è commisurata al solo numero delle fatture errate contenute nella comunicazione oppure se deve essere commisurata al totale delle fatture contenute nella stessa comunicazione.
M.U. – Nuoro

La sanzione di due euro deve essere parametrata sul numero di fatture errate e non sul totale delle fatture oggetto della comunicazione. L'articolo 11, comma 2-bis, del Dlgs 471/97 prevede la sanzione per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, nella misura di euro 2 per ciascuna fattura con un massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. L'Agenzia delle entrate ha confermato che la sanzione si applica “limitatamente al numero di fatture i cui dati sono stati erroneamente inviati” (risoluzione 104/E/2017, paragrafo 1).

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