Controlli e liti

Spetta alla Ctp il giudizio sul nuovo canone unico per l’occupazione di suolo

Per la Ctp Pordenone 65/2022 la nuova entrata comunale ha natura tributaria e non patrimoniale

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di Luigi Lovecchio

Il nuovo canone unico comunale di occupazione di suolo pubblico, quantomeno nella parte collegata alla diffusione di messaggi pubblicitari, ha natura tributaria e non patrimoniale. Di conseguenza, le relative controversie sono affidate alle commissioni tributarie.
Tra le prime attese prese di posizione sul prelievo introdotto a decorrere dal 2021, con la legge 160/2019, si segnala la sentenza n. 65/2022, depositata il 27 luglio scorso dalla Ctp di Pordenone (presidente Sciavicco, relatore Cozzarini).
L’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 160/2019, ha istituito un nuovo canone unico che ha sostituito la Tosap/Cosap e l’imposta comunale sulla pubblicità. Si tratta in realtà di un prelievo bifronte, che, da un lato, ha ad oggetto le occupazioni di suolo demaniale o appartenente al patrimonio indisponibile di comuni e province, dall’altro, la diffusione di messaggi pubblicitari. L’entrata si autodefinisce come «canone patrimoniale», avente dunque natura non tributaria, ma su tale qualificazione la grande maggioranza degli operatori non è d’accordo.
In primo luogo, come correttamente conferma la Ctp di Pordenone, al fine di stabilire la natura di un’entrata non è mai decisiva la qualificazione formale data dalla legge, mentre si deve sempre accertare il meccanismo del prelievo. Al riguardo, la commissione friulana ricorda che occorre verificare se l’entrata ha una giustificazione di natura «corrispettiva» rispetto a una utilità offerta dall’ente pubblico oppure se la stessa è diretta a finanziare le pubbliche spese. Bisogna inoltre accertare se il criterio di commisurazione è ispirato o meno a indici economicamente rilevanti.
Nel caso esaminato dal collegio di primo grado, si discuteva della quota di canone riferita alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Per questo motivo, la commissione non ha avuto difficoltà a ravvisare evidenti profili di continuità sia con l’imposta sulla pubblicità che con il canone autorizzatorio alternativo, di cui all’articolo 62 del Dlgs 446/1997, pure dichiarato tributario con sentenza n. 141/2009 della Corte costituzionale. E, anche nel caso dell’attuale canone unico, si è di fronte a un prelievo che si fonda su un indice di capacità contributiva (il messaggio pubblicitario, per l’appunto), istituito con la finalità di reperire risorse al bilancio comunale.
A ciò si aggiunga che il canone è dovuto anche a fronte della diffusione di messaggi pubblicitari attraverso impianti ubicati in aree private, seppure percepibili dal pubblico. Ne deriva che l’entrata in questione è dovuta anche nell’ipotesi in cui l’ente impositore non abbia attribuito alcuna utilità a favore del privato, quale la concessione a utilizzare il suolo pubblico.
Da qui la conclusione in favore del riconoscimento della natura tributaria al prelievo di specie e con esso della cognizione delle commissioni tributarie.

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Il canone unico patrimoniale
Istituto dall’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), si tratta di un canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in favore degli enti locali (comuni, province e città metropolitane), in sostituzione di alcune entrate (Tosap, Cosap, Icpdpa, Cimp e canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della strada limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province). Il canone – che può avere una tariffa annua o giornaliera – è dovuto dal titolare del’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
La natura tributaria
L’entrata si auto definisce come «canone patrimoniale», avente dunque natura non tributaria, ma su tale qualificazione la grande maggioranza degli operatori non è d’accordo.

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