Spetta il rimborso Iva sui beni per il lancio dell’attività mai partita
Il rimborso dell’Iva corrisposta sugli acquisti effettuati per l’avvio di un’attività è sempre dovuto, anche laddove l’attività non sia mai iniziata. Ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso occorre, infatti, soltanto che i costi siano stati realmente sostenuti e che siano al tempo stesso inerenti all’esercizio. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctp Mantova 52/2/2018 depositata il 25 maggio 2018 (presidente Mottola, relatore Cantoni).
La pronuncia trae origine da un diniego opposto dall’ufficio delle Entrate alla richiesta di rimborso di un credito Iva vantato da una società cessata che, pur avendo sostenuto spese propedeutiche all’avvio dell’impresa (costi per consulenze professionali e per l’acquisto di macchinari) e corrisposto ai fornitori la relativa imposta sul valore aggiunto, non aveva effettuato alcuna operazione attiva perché si era estinta prima del concreto esercizio dell’attività, con la conseguente impossibilità di detrarre l’Iva corrisposta.
Tuttavia, a fronte della richiesta di rimborso esposta in dichiarazione Iva (Quadro VX), l’ufficio territoriale delle Entrate notificava ai soci della società cessata un provvedimento di diniego, precisando di non poter accogliere l’istanza per la mancanza dell’esercizio di impresa.
Impugnato tempestivamente il diniego, la Ctp accoglieva il ricorso per la comprovata esistenza e inerenza delle spese effettuate. Secondo i giudici mantovani, le motivazioni addotte dall’ufficio circa il «mancato esercizio di attività» non troverebbero riscontro né nelle disposizioni normative, né in giurisprudenza. Secondo il collegio, infatti, con riferimento alle operazioni passive effettuate, la disciplina vigente riconosce il pieno diritto rispettivamente alla detrazione (articolo 19, Dpr 633/72) o al rimborso (articolo 30, Dpr 633/72) dell’Iva assolta sugli acquisti, senza mai richiedere il concreto esercizio dell’impresa e/o il compimento di operazioni attive nell’anno d’imposta di riferimento.
Pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione o al rimborso Iva, è necessario soltanto che le operazioni passive siano realmente effettuate e, al tempo stesso, inerenti all’esercizio dell’impresa.
Inoltre, richiamando quanto affermato dai giudici di legittimità, la Ctp di Mantova ha precisato che il mancato avvio dell’attività imprenditoriale non può in alcun modo incidere sull’inerenza delle spese sostenute: se l’inerenza di una operazione ai fini Iva comporta che sia funzionale all’attività imprenditoriale formalizzata nell’oggetto sociale, è tale anche quella finalizzata alla costituzione delle condizioni necessarie perché l’attività tipica possa concretamente iniziare (Cassazione 3106/2014).
Di conseguenza, qualora siano stati sostenuti dei costi finalizzati alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica (dunque, inerenti all’esercizio di impresa) e qualora stata corrisposta la relativa Iva, il diritto al rimborso è legittimo e pienamente spettante anche laddove la stessa attività non sia stata mai iniziata.