Split payment, il cessionario risponde dell’omesso o ritardato versamento Iva
L’estensione del meccanismo dello split payment da parte dell’ articolo 1 del Dl 50/2017 alle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali già incluse nel meccanismo e alle società quotate inserite nell’indice Ftse Mib, unitamente alla richiesta avanzata dal ministro Padoan con lettera del 7 febbraio 2017 di utilizzare il meccanismo dello split payment (in scadenza al 31 dicembre 2017) fino al 2020, rendono di fatto necessaria una nuova autorizzazione, da parte del Consiglio dell’Unione europea al fine di rendere operativo il meccanismo ai nuovi destinatari già per le fatture emesse dal 1° luglio 2017. Sul punto, la Commissione europea ha già inviato al Consiglio una proposta di decisione favorevole di esecuzione (Com 2017-169 final del 7 aprile 2017) della misura a favore dell’Italia per il periodo 1° maggio 2017 - 30 aprile 2020 che ora dovrà essere deliberata all’unanimità da parte del Consiglio.
L’articolo 395 della direttiva 2006/112/Ce, infatti, prevede che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell’Iva o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Tali misure devono avere lo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta e non devono influire, se non in misura trascurabile, sull’importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale. L’esigenza di ottenere un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 395 della direttiva si pone (e si è posta) anche per lo split payment che prevede una deroga al meccanismo ordinario di applicazione dell’imposta ed in particolare all’articolo 206 della direttiva il quale prevede che «ogni soggetto passivo che è debitore dell’imposta deve pagare l’importo netto dell’Iva al momento della presentazione della dichiarazione Iva prevista all’articolo 250» ed all’articolo 226 in relazione alle indicazioni da riportare in fattura (con il meccanismo dello split il soggetto che emette la fattura deve riportare la dizione «scissione dei pagamenti»).
In tal senso nel caso dello split payment il soggetto passivo (che nell’accezione italiana coincide con il debitore dell’imposta) inteso come il cedente o prestatore del servizio continua a indicare in fattura l’imposta identificandone con esattezza i requisiti applicativi (in termini di base imponibile, aliquota, eccetera) ma l’obbligo di versamento della stessa viene spostato sul soggetto cessionario/committente identificato dalla disposizione. Da questo punto di vista lo split payment si differenzia anche dal reverse charge ed è alternativo a questo ultimo (infatti lo split payment si applica solo se il cessionario non è già debitore dell’imposta) in quanto con lo split payment il soggetto cessionario è tenuto solo a versare l’imposta e risponde in termini sanzionatori solo dell’omesso o ritardato versamento dell’Iva con il pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 471 del 1997 ( circolare 15/E/2015 ).
Già in sede di prima applicazione del meccanismo dello split payment in Italia, quindi, si è resa necessaria un’autorizzazione del Consiglio europeo concessa con la decisione di esecuzione Ue 2015/1401 del 14 luglio 2015 con la quale l’Italia è stata autorizzata ad introdurre il meccanismo fino al 31 dicembre 2017 per le operazioni effettuate nei confronti di determinati enti pubblici. Tale misura di deroga limitata nel tempo è stata concessa anche considerando che l’Italia dal 2014 ha introdotto per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che secondo quanto allora affermato avrebbe dovuto consentire di controllare adeguatamente il settore non dovendosi più rendere necessario derogare alla direttiva. Nella stessa decisione peraltro al punto 5 dei considerando, l’Italia assicurava che non avrebbe più richiesto il rinnovo dell’autorizzazione di deroga per lo split payment.
Come anticipato, non solo con la lettera del 7 febbraio 2017 il ministro Padoan ha richiesto una ulteriore deroga per l’applicazione dello split payment fino al 2020, ma con l’articolo 1 del Dl 50/2017 il meccanismo è stato ulteriormente esteso alle operazioni nei confronti delle controllate delle pubbliche amministrazioni ed a circa (secondo la stima indicata nella proposta di esecuzione della Commissione) 40 imprese operanti nei settori produttivi più diversi sulla sola base dell’inclusione dei titoli delle stesse in un indice di borsa italiana (la disposizione si riserva peraltro di individuare un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario con decreto ministeriale).
Nella relazione di accompagnamento alla proposta di esecuzione della Commissione europea (Com 2017-169 final del 7 aprile 2017) si legge come la proroga dello split payement al 2020 si renderebbe necessaria per il fatto che seppur la fatturazione elettronica ha fornito alle autorità fiscali una quantità considerevole di informazioni l’Italia avrebbe bisogno di più tempo per portare a termine l’organizzazione e l’attuazione di un’adeguata politica di controllo. Per l’estensione alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (stimate in circa 2400 imprese) ed alle società quotate in borsa inserite nell’indice Ftse Mib, invece, nella relazione si fa un generico riferimento al fatto che sulle forniture a tali società l’Italia avrebbe scoperto casi di evasione fiscale senza però giustificare con precisione il perché siano state individuate proprio le società quotate nei cui confronti peraltro ad oggi non è previsto alcun obbligo di emissione della fatturazione elettronica.
In ogni caso la Commissione, come anticipato, ha espresso parere favorevole all’estensione ed ha proposto di abrogare la precedente decisione 2015/1401 approvando di fatto l’estensione della deroga dello split payment in Italia fino al 2020 che dovrà ora essere deliberata dal Consiglio.
La manovra correttiva - Dl 50/2017