Imposte

Split payment, il differimento passa dalla separazione del debito Iva

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di Nicola Forte


La disciplina transitoria sullo split payment non riguarderà tutti i casi. Inoltre le regole sono parzialmente diverse per le Pa, le società partecipate e quotate in Borsa.

L’ articolo 2, comma 1, del Dm Economia del 27 giugno scorso riguarda tutte le Pa, quindi sia con attività esclusivamente istituzionale, sia esercenti anche attività commerciali. In questa ipotesi la specifica disciplina transitoria riguarderà esclusivamente le nuove disposizioni previste dall’articolo 17-ter. Pertanto sarà necessario tenere distinte le operazioni già soggette a split payment in base alle vecchie regole, rispetto a quelle assoggettate alla scissione di pagamenti con decorrenza dal 1° luglio 2017. Solo in questo caso è possibile fruire del differimento del termine di versamento dell’Iva al 16 novembre 2017.
La disposizione (articolo 2, comma 2 del Dm) prevede che per effetto del nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/1972, le Pa «accantonano le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 novembre 2017». Il beneficio è temporaneo e non può andare oltre il 31 ottobre 2017. Ad esempio l’Iva relativa al periodo di liquidazione del mese di agosto potrà essere versata entro il 16 novembre 2017, anziché entro il 16 settembre.

Il beneficio (il differimento del termine) riguarda sicuramente le Pa esercenti esclusivamente attività istituzionale. In questo caso il meccanismo dello split payment determina con certezza un debito di imposta. Non è possibile effettuare alcuna compensazione (detrazione) con l’Iva relativa agli acquisti. Pertanto l’Iva trattenuta ai propri fornitori dovrà essere versata periodicamente.
La situazione è completamente diversa per gli acquisti (di beni e servizi) effettuati dalle Pa destinati alle attività commerciali. In questo caso, se l’ente preferisce annotare la fattura ricevuta sia nel libro degli acquisti, che nelle fatture solitamente non sorgerà alcun debito di imposta. L’Iva a debito sarà di fatto compensata dall’Iva a credito. Pertanto il problema di differire il versamento neppure si porrà.

Il problema sorge allorquando sussistano alcune condizioni che limitano parzialmente il diritto alla detrazione del tributo. Il debito Iva, dovuto alla registrazione della fattura passiva nel libro delle vendite, risulta parzialmente compensato dall’Iva sugli acquisti. Il debito dovuto all’applicazione del meccanismo della scissione si “confonde” con l’eventuale ed ulteriore debito risultante dalla liquidazione periodica influenzata dalle altre operazioni non soggette a split payment. In questo caso, per applicare il beneficio del differimento del termine di versamento, il contribuente dovrebbe teoricamente distinguere, all’interno della liquidazione periodica, il debito delle altre operazioni rispetto al debito originato dallo split.

La somma relativa a questa parte di debito dovrebbe essere teoricamente versata in un momento successivo con lo stesso codice tributo del periodo di liquidazione. L’agenzia delle Entrate non sarà però in grado di scindere i due importi in sede di controllo formale. Sembra preferibile, invece, far confluire il debito dovuto allo split nei periodi di liquidazione successivi allorquando l’ente intenderà effettuare il versamento (non oltre il 16 novembre 2017). Questa soluzione risulta però problematica in quanto il Dm non ha differito i termini di registrazione delle fatture

Questa diversa soluzione è stata invece adottata per le società. L’articolo 2, comma 3 del Dmdifferisce anche i termini di registrazione delle fatture. E’ dunque più agevole far confluire il debito Iva dovuto alla scissione dei pagamenti con l’intento di differire il relativo versamento dell’Iva. In questo caso (per le società), il versamento dell’Iva potrà essere differito purché non oltre il 18 dicembre 2017.

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