Imposte

Split payment, gli elenchi del Mef sono in movimento

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di Michele Brusaterra


Per la corretta applicazione dello split payment, è consigliabile consultare periodicamente le liste dei soggetti coinvolti, messe a disposizione dal Mef.

Dopo un importante intervento a opera del Dl 50/2017, e uno a opera del Dl 148/2017, l'ambito soggettivo di applicazione del regime dello split payment è stato profondamente rivisitato, con riferimento alle fatture emesse dal primo gennaio 2018.

Senza elencare i singoli soggetti coinvolti nello split payment, e facendo presente che l'agenzia delle Entrate, attraverso la circolare 9/E/2018, ha avuto modo di chiarire che «L'estensione dello split payment alle nuove categorie di soggetti risponde all'obiettivo di rendere ancora più efficace l'azione di contrasto all'evasione in materia di imposta sul valore aggiunto», con la finalità di facilitare l'individuazione dei soggetti che rientrano nel perimetro di applicazione dello split payment, il ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito gli elenchi dettagliati dei soggetti coinvolti, a esclusione delle amministrazioni pubbliche, per le quali è possibile fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni - www.indicepa.gov.it.

Il secondo comma dell'articolo 5-ter del Dm 23 gennaio 2015, attuativo delle disposizioni sullo split payment, e come modificato dal Dm 9 gennaio 2018, stabilisce la regola generale che prevede che, per l'individuazione delle società, anche quotate in Borsa, e fondazioni soggette a split payment dal primo gennaio di ogni anno, si deve avere riguardo agli elenchi pubblicati dal Mef entro il 20 ottobre dell'anno precedente.

Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno, ed entro il 30 settembre, tali soggetti rientreranno nella scissione dei pagamenti a decorrere dall'anno successivo, ossia con riferimento alle operazioni la cui fattura viene emessa dal primo gennaio dell'anno successivo. Se, invece, il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB avviene dopo tale data, allora a tali soggetti lo split payment sarà applicabile alle operazioni la cui fattura è emessa a partire dal primo gennaio del secondo anno successivo.

Viceversa, nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno, occorre avere riguardo sempre alla data del 30 settembre.

Qualora la cessazione sia posta in essere entro la data del 30 settembre, saranno soggette a split payment le operazioni la cui fattura è emessa fino al 31.12 dell'anno stesso; se la cessazione avviene dopo tale data, la scissione dei pagamenti continuerà a trovare applicazione con riferimento alle operazioni la cui fattura è emessa entro il 31.12 dell'anno successivo.

A livello pratico, però, tale modalità di inclusione negli elenchi tenuti dal Mef non è, di fatto, rispettata, visto che gli elenchi sono modificati senza tenere in considerazione le norme sopra indicate. Questo comportamento porta, naturalmente, ad alcuni problemi pratici ossia all'obbligo di un continuo controllo all'interno del sito del Mef. Sarebbe opportuno che venissero rispettate le regole stabilite dal decreto del 2015, come successivamente modificato.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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