Split payment, l’estensione a quotate e partecipate fa spazio alla liquidazione dell’Iva
La nuova versione dello split payment a tre settimane dal suo debutto manca ancora delle regole attuative che devono sciogliere importanti dubbi per la liquidazione dell’imposta da parte dei soggetti che per la prima volta sono coinvolti nell’applicazione della specifica misura. Dal 1° luglio (come confermato dalla prima approvazione alla Camera della legge di conversione del Dl 50/2017) tutte le amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del bilancio dello Stato, le
L’attuazione
L’attuazione della disposizione attende la pubblicazione di uno (o forse due) decreti del ministero dell’Economia e finanze che definiscano le modalità attuative della specifica misura. Il decreto, specialmente con riferimento ai nuovi soggetti coinvolti, dovrà definire come dovrà essere operata la gestione del versamento dell’imposta all’erario.
La problematica ha particolare rilievo perché in tempi brevi impone a grandi imprese (ad esempio, tutte le quotate) ovvero a gruppi complessi (ad esempio: Poste italiane, Enel e Ferrovie dello stato) di adeguare i propri sistemi informativi. Sotto questo profilo l’ipotesi allo studio è di consentire, anche a questi soggetti, come previsto dalle norme attuative della versione del 2015 di liquidare l’imposta relativa agli scambi commerciali attraverso una vera e propria liquidazione da split payment e non con un versamento diretto. In effetti, come previsto in precedenza per gli enti pubblici che svolgevano attività commerciale bisognerebbe autorizzare tali società a registrare l’Iva sia nel registro vendite che in quello acquisti imponendo il versamento dell’imposta solo sul differenziale. Questo garantirebbe sempre un gettito, ma l’effetto finanziario sarebbe ridotto. Inoltre, bisognerebbe prevedere una particolare forma di liquidazione per chi opera con il consolidato Iva.
In effetti, per questi ultimi si potrebbe permettere (anche per non modificare l’attuale assetto) di liquidare l’imposta per singole società con trasferimento del debito o del credito Iva alla controllante che opererebbe, per tutte le imprese comprese nel consolidato, il versamento dell’imposta all’erario.
I versamenti cumulativi
Sempre sul piano dei versamenti bisogna risolvere anche il caso dei
L’esigibilità
Un altro profilo da risolvere in sede di attuazione riguarda il termine di esigibilità dell’imposta per i nuovi soggetti coinvolti. In effetti sotto questo profilo, seguendo quanto già adottato in passato (anche se allora la regola riguardava soggetti pubblici per lo più già a Iva differita) si potrebbe autorizzare i diretti interessarti a versare l’imposta (a loro scelta) con riferimento o al
Questa facoltà potrebbe, sul piano operativo, aiutare non poco i contribuenti interessati perché i sistemi informativi potrebbero in automatico gestire il fornitore e l’Erario. In particolare, perché da quest’anno anche i professionisti e tutti i soggetti Iva a ritenuta d’acconto dovranno operare all’interno del sistema dello split payment e quindi il cessionario/committente soggetto alla specifica procedura dovrà gestire contemporaneamente tre forme di pagamento: verso l’erario, distintamente per l’Iva e le ritenute e verso il fornitore per l’imponibile (ovvero per i professionisti per l’imponibile al netto della ritenuta).