Imposte

Split payment, responsabilità ridotta per i fornitori

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di Benedetto Santacroce

Responsabilità ridotta per il fornitore che fattura in split payment le operazioni che realizza verso un cliente che gli ha rilasciato una dichiarazione attestante il suo assoggettamento allo specifico meccanismo d’imposta . Questa è una delle novità che deriva dalla definitiva conversione in legge del Dl 50/2017 .

Uno dei problemi connessi con la nuova formulazione delle regole che informano lo split payment o scissione dei pagamenti è sicuramente l’ampiezza e la variabilità dei soggetti che per la prima volta sono stati inclusi nello specifico metodo di liquidazione dell’imposta . La riformulazione dell’articolo 17-ter del Dpr 633/72 prevede infatti nuovi soggetti inclusi nel meccanismo Iva della scissione dei pagamenti. Vediamo di seguito quali sono.

■Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti all’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, vale a dire coloro che sono inseriti nell’elenco Istat pubblicato ogni anno entro il 30 settembre. In effetti, esso corrisponde a tutti quei soggetti per i quali i fornitori devono emettere l’e-fattura.

■Le società controllate (articolo 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del Codice civile) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri.

■Le società controllate (articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile) dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni.

■Le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1 del Codice civile dalle società di cui ai punti b) e c).

■Tutte le società quotate inserite nel Ftse Mib della Borsa italiana. Un elenco alternativo del mercato azionario potrà comunque essere scelto con un apposito decreto del Mef.

■Sempre sul piano soggettivo la legge di conversione ha escluso gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente, però, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

Come si può comprendere il perimetro di applicazione del meccanismo dello split payment non è determinabile in modo semplice e in molte situazioni (a dire il vero come è capitato in passato) i fornitori potrebbero trovarsi in difficoltà. Proprio per questo la legge di conversione del Dl 50/2017 ha introdotto un meccanismo di tutela.

In particolare, ha stabilito che: a richiesta dei cedenti o prestatori i cessionari o committenti soggetti allo split payment devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dell’articolo 17-ter del Dpr 633/72. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti ad applicare la scissione dei pagamenti.

Da questa disposizione si evince i n primo luogo che i clienti soggetti allo split payment non hanno un obbligo giuridico di informare i propri fornitori. In secondo luogo gli stessi soggetti se sollecitati con apposita richiesta da parte dei loro fornitori devono rilasciare una apposita attestazione. In terzo luogo che se i fornitori sono in possesso della predetta attestazione del cliente, essi sono obbligati ad emettere fattura con il particolare meccanismo dello split payment.

Proprio da questa ultima previsione si evince che il legislatore, per semplificare la vita dei fornitori, ha previsto una responsabilità diretta dei cessionari/committenti e un obbligo per i loro fornitori che dovrebbe escludere qualsiasi tipo di conseguenza (anche sanzionatoria) qualora l’attestazione del cliente dovesse poi essere considerata non veritiera.

Il testo della manovrina approvato in via definitiva

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