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Sponsorizzazione all’Asd non deducibile senza attività promozionale

L’ordinanza 2290/2021 della Cassazione: non basta che il destinatario del sussidio sia la compagine dilettantistica

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Le sponsorizzazioni ad Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) non sono deducibili senza vera attività promozionale. È quanto ribadito dalla Cassazione, che con l’ordinanza 2990/2021, precisa come le condizioni dettate dalla norma in tema di sponsorizzazioni – ai fini dell’accesso al regime fiscale agevolato – debbano sussistere tutte congiuntamente. Non sarà, quindi, sufficiente che il destinatario del sussidio sia la compagine dilettantistica.
Con l’ordinanza in commento, ancora una volta i giudici di legittimità tornano a pronunciarsi sul discusso tema della deducibilità o meno delle spese di sponsorizzazione sostenute nei confronti di soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica.

Sul punto, è bene ricordare come l’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 prevedendo l’integrale deducibilità di tali spese a favore di chi le eroga, introduca ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione legale secondo cui le spese per sponsorizzazioni costituiscono, nel limite d’importo annuo non superiore ai 200mila euro, spese di pubblicità, volte alla «promozione dell’immagine o del prodotto del soggetto erogante».

Una disposizione questa su cui anche l’agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/2003 ha avuto modo di pronunciarsi ribadendo che le spese di sponsorizzazione sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza, soltanto qualora siano rispettati determinati requisiti. In particolare, quindi, sarà necessario ai fini della fruizione dell’agevolazione verificare la sussistenza delle seguenti condizioni:
1) i corrispettivi erogati dovranno necessariamente essere destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
2) dovrà essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.

Un orientamento questo, peraltro, confermato anche in precedenti pronunce della Suprema corte di Cassazione secondo cui, fermo restando il necessario riscontro preliminare circa la sua effettività, il riscontro sulla presunzione prevista dall’articolo 90 citato, opererà alla presenta congiunta di specifiche condizioni. Occorrerà, quindi, verificare che:
a) il soggetto sponsorizzato sia essere una compagine sportiva dilettantistica;
b) venga rispettato il limite quantitativo di spesa;
c) la sponsorizzazione mira a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Solo in presenza di tali condizioni, sarà quindi possibile fruire della deducibilità delle spese di sponsorizzazione, atteso che le stesse si potranno considerare «inerenti e congrue all’esercizio dell’attività commerciale» (Cassazione, ordinanze 21333 e 21578 del 2017).