Imposte

Sponsorizzazioni pagate nel 2021 fuori dal tax credit

Le Faq del dipartimento dello Sport: ammessi solo i pagamenti effettuati nel secondo semestre 2020

Il credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive, le cui domande possono essere presentate entro il 1° aprile, spetta solo se pagato nel periodo intercorrente fra il primo luglio e il 31 dicembre 2020, a nulla rilevando la competenza del sottostante contratto.

È quanto chiariscono una delle Faq pubblicate online sul sito del dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri in risposta al quesito sul la possibilità di ammettere al beneficio i contratti di sponsorizzazione che, nel rispetto degli altri requisiti richiesti dalla normativa, hanno decorrenza dal 1° luglio -31 dicembre 2020, ma con pagamento effettuato nel corso del 2021.

In buona sostanza il dipartimento sancisce il principio per cui a rilevare è il pagamento nel periodo indicato (1° luglio - 31 dicembre 2020) e non la competenza della sponsorizzazione. Tant’è che proprio la risposta afferma testualmente che l’incipit normativo va interpretato nel senso di dire che per «investimenti si intendono i pagamenti effettuati».

Il tutto anche se il comma 1 dell’articolo 81 del Dl 104/2020 (decreto Agosto) convertito dalla legge 126/2020, che ha istituito l’agevolazione, direbbe una cosa diversa riconoscendo il «credito di imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020» mentre il comma 2 specificherebbe solo che «l’incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento» previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997.

Ora se è pur vero che la risposta finisce per spiazzare tutta una serie di situazioni che ad una prima lettura della norma istitutiva pensavano di poter contare sul beneficio; si pensi alle sponsorizzazioni contrattualizzate e fatturate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2020, ma pagate nel 2021, dall’altro lato, però essa, è proprio il caso di dirlo, rimette in gioco, tutti i pagamenti avvenuti nel periodo agevolato anche in presenza di un contratto portante una diversa competenza.

Pertanto nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di sponsorizzazione per il periodo che va da settembre 2020 a giugno 2021 la cui spesa è stata sostenuta (pagata) interamente dallo sponsor a settembre 2020, anche se essa si riferisce ad un contratto con scadenza nel 2021, risulta comunque interamente agevolabile in funzione dell’avvenuto (intero) pagamento.

È altresì ammesso al beneficio il versamento di una spesa di sponsorizzazione contrattualizzata per la precedente stagione sportiva (2019-2020) il cui pagamento è avvenuto nel periodo considerato (secondo semestre 2020), e questo in ogni caso, anche indipendentemente dalla data di emissione della fattura.

Inoltre in caso di più contratti di sponsorizzazione sportiva in capo ad uno stesso soggetto erogante (sponsor) sarà sufficiente presentare un’unica richiesta comprendente così tutte le sponsorizzazioni. L’importo agevolato, nella misura del 50% dell’investimento effettuato andrà calcolato sull’imponibile, Iva esclusa.

Per fare domanda di riconoscimento del contributo è necessario compilare il modulo disponibile sul sito del dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed inviarlo, con gli allegati richiesti, all’indirizzo pec: ufficiosport@pec.governo.it e all’indirizzo mail servizioprimo.sport@governo.it entro il 1° aprile 2021.

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