Imposte

Sponsorizzazioni sportive, credito d’imposta per tutto il 2021 con il Sostegni-bis

La bozza del decreto a cui sta lavorando il Governo punta a prorogare l’agevolazione per l’anno in corso

Credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive anche per tutto il periodo d’imposta 2021. È quanto prevede la bozza del decreto Sostegni bis che di fatto punta a prorogare per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 gli effetti dell’articolo 81 del Dl 104/2020 (decreto Agosto) che originariamente prevedeva un credito d’imposta per spese pubblicitarie nel settore sportivo sostenute nel solo periodo 1° luglio 2020-31 dicembre 2020. Da quanto emerge dalle bozze di testo del decreto legge - atteso nei prossimi giorni in Consiglio dei ministri - si tratta di una riedizione della norma già presente nel decreto dello scorso agosto con tanto di esplicito richiamo normativo al Dl 104/2020.

La validità delle vecchie regole

Di conseguenza tutto lascia pensare che possano valere le stesse regole sperimentate per il precedente periodo agevolato. Su tutte il chiarimento del dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri (Faq del 2 marzo 2021) per cui a rilevare è il pagamento nel periodo indicato e non la competenza della sponsorizzazione. In questo modo, si potrebbero ammettere al credito d’imposta non solo tutte le spese di sponsorizzazione sportiva pagate dopo il 1° gennaio 2021 (al 31 dicembre) e di competenza del 2021, ma anche le spese che erano rimaste fuori dal precedente perimetro agevolato dopo il chiarimento ministeriale poiché pagate nel 2021 pur se riferibili contrattualmente ed economicamente al periodo 1° luglio – 31 dicembre 2020.

In questo senso, infatti, le Faq ministeriali hanno chiarito che vale il principio di cassa indipendentemente dalla competenza economica della spesa deducibile; motivo per cui se nel 2021 si paga una spesa di competenza di un periodo d’imposta precedente (quindi anche prima del 1° luglio 2020) essa dovrebbe essere ammessa ad agevolazione. Va ribadito che il beneficio sarà concesso agli aventi diritto, ancora una volta sottoforma di credito d’imposta del 50% con un tetto massimo di spesa (per il 2021) pari a 90 milioni.

La deducibilità per l’erogatore

Ricordiamo inoltre che il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, comunque per il soggetto erogante, «spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte», ed in quanto tale deducibile dal reddito (d’impresa o professionale).

Le modalità di pagamento

L’incentivo spetta, ad ogni modo, solo a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997. Per ottenere il credito d’imposta è necessario che le sponsorizzazioni sportive siano state svolte nei confronti di una lega che organizza campionati a squadre, di una società sportiva professionistica, o di una Asd/Ssd iscritta al Registro del Coni.

Lo sport dilettantistico

Se così resteranno le cose, rimangono purtroppo ancora escluse dal riconoscimento del credito d’imposta le sponsorizzazioni sportive erogate nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche o Ssd che aderiscono al regime forfettario (legge 398/91), in pratica tagliando fuori tutto o quasi il mondo dilettantistico dal meccanismo agevolativo, pur se esso, al pari dello sport professionistico e se non ne bastasse la fondamentale importanza sociale, sia stato duramente messo alla prova anche sul versante economico dalla pandemia.

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