Controlli e liti

Sport, bocciata la verifica fondata su violazioni precedenti non contestate

Per la Ctp Reggio Emilia 73/1/2022 è illegittimo l’alt al regime agevolato dell’Asd: i periodi di imposta sono autonomi

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di Stefano Sereni

In base al principio di autonomia di ogni periodo d’imposta, è illegittima la contestazione che si fonda su violazioni relative ad altra annualità per la quali però non è stato notificato specifico atto impositivo. Ad affermarlo la sentenza 73/1/2022 della Ctp di Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari), depositata lo scorso 6 aprile.
La vicenda trae origine da un accertamento per il 2016 nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica, con il quale veniva contestata l’assenza dei requisiti agevolativi di cui all’articolo 1 della legge 398/91. In particolare, l’Agenzia, per il periodo d’imposta precedente a quello accertato, aveva riscontrato l’esistenza di ricavi non dichiarati. Per tale ragione, il valore complessivo del volume di affari induttivamente determinato era superiore al limite previsto dalla norma, pari a 250mila euro (somma elevata a 400mila euro dal 2017), con la conseguenza che l’ente non poteva beneficiare del particolare regime.
L’ufficio, quindi, per l’anno successivo notificava l’avviso di accertamento, applicando il regime ordinario di tassazione. La Asd impugnava il provvedimento, eccependo che per il periodo di imposta precedente a quello accertato non c’era alcun accertamento del maggior volume di affari e pertanto valeva il valore dichiarato dall’ente che era inferiore al limite previsto.
La Ctp ha ritenuto fondato il ricorso, condannando l’ufficio anche al pagamento delle spese di lite. Secondo il collegio, i verificatori hanno violato il principio, confermato anche da giurisprudenza di legittimità, dell’autonomia di ogni periodo d’imposta. Infatti, laddove l’Agenzia voglia motivare un atto impositivo sulla base di una rettifica relativa ad altra annualità è tenuta a notificare specifico avviso di accertamento.
Nel caso in esame, occorreva così un provvedimento motivato volto a rettificare i ricavi dell’anno precedente, peraltro quantificati oltre la soglia prevista per l’agevolazione.
La rettifica dei ricavi precedenti, infatti, non era contenuta né in uno specifico Pvc, tanto meno in un avviso di accertamento. Per tale ragione, quindi, la verifica per il superamento della soglia poteva fondarsi solo sui dati dichiarati autonomamente dalla contribuente.
In proposito, peraltro, il collegio emiliano ha precisato che era del tutto irrilevante che fossero anche pendenti i termini per accertare l’annualità precedente. La pronuncia è particolarmente interessante poiché rimarca la necessità che eventuali variazioni dei dati dichiarati dai contribuenti possano essere considerate solo se specificamente accertate. Solo così in effetti può concretizzarsi la certezza del diritto: solo la notifica di tali provvedimenti consente la difesa da parte del destinatario e i periodi di imposta non accertati devono essere considerati per come risultano dichiarati, laddove fossero base per accertamenti successivi.

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