Adempimenti

Sport dilettanti: niente 770 con compensi sotto soglia

La Asd che eroga compensi entro i 10mila euro rilascia la certificazione unica anche senza ritenute

di Alessandro Borgoglio

Le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che erogano compensi per prestazioni sportive di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro sono tenute al tempestivo rilascio delle certificazioni uniche (Cu), anche se non è stata operata alcuna ritenuta, ma non devono presentare il modello 770.

La soglia di esenzione
In base all’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir, sono redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dall’Unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto: tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il successivo articolo 69, comma 2, stabilisce che le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla sopra riportata lettera m) non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro; non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Dal combinato disposto delle sopra riportate norme emerge, quindi, che vi è una vera e propria soglia di esenzione da tassazione fino a 10.000 euro per i percettori di tali somme, soglia entro la quale non deve quindi essere operata alcuna ritenuta.

Precedenti e conclusioni
L’amministrazione finanziaria, con un datato documento di prassi, aveva chiarito che «I soggetti erogatori (sostituti) certificano, in ogni caso, ai percipienti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi ed i compensi loro corrisposti, anche se trattasi di somme non assoggettabili a ritenuta (perché rientranti nella franchigia …), esponendoli altresì nel modello 770 - quadro SC. Pertanto, il sostituto, nel caso in cui il totale delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi o dei compensi non risulti superiore a (10.000 euro, ndr), provvederà a rilasciare la certificazione, relativa alle somme da lui erogate, senza operare alcuna ritenuta» (circolare 60/E del 19 giugno 2001, paragrafo 6).

Da ciò si può concludere, quindi, che, nel caso in cui una Asd abbia erogato compensi per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, ovvero per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, di ammontare annuo complessivo non superiore a 10.000 euro, sarà tenuta a rilasciare al percettore la CU e a trasmettere telematicamente i dati in essa contenuti all’Agenzia delle entrate (in questo caso entro il termine per la presentazione telematica del modello 770).

Non si ritiene, però, che sia ancora oggi obbligatoria, come indicato nel documento di prassi del 2001, la presentazione del modello 770 (sanzionabile in caso di omissione), stante l’obbligo di invio delle CU e dei relativi dati all’amministrazione finanziaria a decorrere dal 2015 (articolo 2, comma 1, del Dlgs 175/2014) e, pertanto, nel 2001 - anno della circolare - non esistente. Insomma, tali indicazioni di prassi dovrebbero oggi ritenersi superate.

Del resto, l’agenzia delle Entrate acquisisce oggi tutti i dati relativi agli ammontari corrisposti ai percettori dalla Asd tramite l’invito telematico delle CU, che, appunto, resta, in ogni caso adempimento obbligatorio e, in base all’articolo 4, comma 6-quinquies, del Dpr 322/1998, le trasmissioni telematiche delle CU sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nel modello 770.

Oltre 10mila euro
Resta fermo che, qualora, invece, l’Asd abbia erogato compensi per prestazioni sportive superiori alla soglia di 10.000 euro, con obbligo di effettuazione della ritenuta, in tal caso, dovendo essere dichiarata la ritenuta operata, andrà presentato il modello 770. Analogamente, dovrà essere presentato il 770 qualora l’associazione sportiva abbia corrisposto altre tipologie di compensi, ad esempio per prestazioni professionali di lavoro autonomo, come quella del commercialista, con effettuazione della ritenuta d’acconto.

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