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Sport dilettanti, Registro pronto al debutto ma operativo solo dalla primavera 2023

Problemi di coordinamento con il sistema ante riforma: dal 31 agosto verrà meno la norma che riconosce il Coni quale unico organismo abilitato a certificare la natura dilettantistica degli enti sportivi

In arrivo il nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche tra dubbi e incertezze. Una delle principali e imminenti novità legate alla riforma riguarda l’istituzione del Registro presso il Dipartimento per lo Sport, la cui fonte normativa – il Dlgs 39/2021 – entrerà in vigore a decorrere dal 31 agosto (articolo 10, comma 13-quater, Dl 73/2021). Una previsione di grande rilievo posto che, a regime, il nuovo Registro andrà ad assorbire e sostituire quello del Coni ove attualmente risultano iscritte tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd).

L’operatività

Il Registro sportivo sarà operativo, tuttavia, non prima della primavera 2023. Ciò in quanto, a partire dal 31 agosto prossimo scatteranno ulteriori 6 mesi per l’emanazione di un apposito decreto recante le modalità di tenuta, conservazione e gestione dello stesso (articolo 11, comma 1 Dlgs 39/2021). Un iter che richiama, per certi versi, quanto già previsto con il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Al pari di quest’ultimo, il Registro sportivo sarà nazionale e accessibile esclusivamente in via telematica. Diverse le modalità di accesso, che variano a seconda della qualifica in possesso da parte degli enti. In particolare, le realtà già Asd e Ssd in forza dell’iscrizione nel Registro Coni accederanno mediante un meccanismo di trasmigrazione automatica, sulla falsariga di quanto accaduto con gli enti iscritti come organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale nell’accesso al Runts. Per gli enti attualmente non Asd/Ssd, spetterà invece agli Organismi sportivi affilianti (federazioni sportive nazionali, discipline associate e enti di promozione sportiva) presentare apposita istanza di iscrizione su richiesta delle stesse.

Le questioni aperte

Restano, tuttavia, alcuni nodi da sciogliere prima dell’efficacia del decreto 39/21. Anzitutto, il mancato coordinamento con il sistema ante riforma. Dal 31 agosto verrà infatti meno la norma che attualmente riconosce il Coni quale unico organismo abilitato a certificare la natura dilettantistica degli enti sportivi (articolo 17 Dlgs 39/2021, che abroga l’articolo 7 del Dl 136/2004). Un riconoscimento, questo, valido ai soli fini sportivi ma essenziale per l’accesso a tutte le agevolazioni fiscali che la normativa riconosce ai sodalizi. Si pensi, ad esempio, al regime agevolato Ires e Iva di cui alla legge 398/1991 spettante alle Asd e Ssd.

L’abrogazione tuttavia non tiene conto della circostanza che il nuovo Registro, come anticipato, non sarà verosimilmente operativo da agosto, posto che da questa data occorre attendere altri 6 mesi l’apposito provvedimento che ne disciplini il funzionamento, anche in punto di certificazione della natura dilettantistica. Sarebbe auspicabile, in questo senso, un intervento normativo che, in attesa dell’effettivo passaggio di consegne al dipartimento per lo Sport, introduca una disciplina transitoria al fine di garantire l’assolvimento di tale funzione medio tempore. Altro disallineamento normativo riguarda, poi, le novità recate dallo schema di correttivo al Dlgs 36/2021, approvato in Consiglio dei ministri il 7 luglio. Quest’ultime infatti estendono il novero degli enti sportivi dilettantistici ricomprendendo anche realtà costituite in forma diversa da quella associativa e societaria.

Le modifiche tuttavia non tengono conto dell’impianto recato dal decreto istitutivo del Registro, che continua a riservare l’iscrizione nello stesso alle sole Asd e Ssd (articolo 2, comma 1, lettera l, del Dlgs 39/2021). Con la conseguenza che, in assenza di ulteriori interventi legislativi, sarebbe di fatto precluso ad enti diversi da associazioni e società l’accesso al Registro sportivo. Resta fermo che ad oggi il decreto correttivo non ha ultimato il proprio iter legislativo, pertanto occorrerà verificare se sussistono le condizioni per rispettare le tempistiche previste per l’emanazione del decreto correttivo stabilite nella legge delega di riforma dello sport in 24 mesi dall’entrata in vigore del Dlgs 36/21.