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Sport dilettanti, trasformazione da Asd a Srl con registro proporzionale

La sentenza 26878/2021 della Cassazione: imposta fissa se l’atto precende era stato sottoposto a prelievo proporzionale

di Gabriele Sepio

Sconta l’imposta di registro proporzionale la trasformazione di un’associazione sportiva dilettantistica (Asd) in Srl. È il principio espresso dalla Cassazione, con la sentenza 26878/2021 che ha fornito un chiarimento in merito al corretto trattamento ai fini fiscali dell’operazione come descritta (si veda l’articolo).

In particolare, la sentenza trae origine da un avviso di liquidazione con cui l’agenzia delle Entrate contestava al ricorrente il mancato pagamento dell’imposta ipotecaria, catastale e di registro in misura proporzionale, anziché fissa. A ben vedere, infatti, secondo la ricostruzione da parte della Suprema corte, l’operazione posta in essere dall’Asd costituiva una vera propria trasformazione eterogenea consistente nel passaggio da una società non lucrativa in un ente societario con fini di lucro. Un’operazione, quindi, che come correttamente rilevato, comporta delle conseguenze ai fini dell’imposta di registro e ipocatastale.

Partendo da tale presupposto, i giudici di legittimità si soffermano anzitutto a fornire una corretta interpretazione delle norme che regolano la materia. A questo proposito, infatti, occorre ricordare che mentre l’articolo 4, lettera a), della parte prima della Tariffa allegata al Dpr 131/1986, in materia di atti di società e enti con e senza personalità giuridica, assoggetta a tassazione proporzionale (del 4%) l’atto di costituzione o aumento del capitale o patrimonio, qualora contemplino il «conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione». La successiva lettera c), della medesima disposizione, prevede, invece, un’imposta di registro in misura fissa qualora gli atti consistano in altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe.

Una disposizione che l’Asd in fase di trasformazione aveva ritenuto di poter applicare anche sul presupposto che, con riguardo all’attività sportiva, è prevista un’agevolazione ad hoc dall’articolo 90 della legge 289/2002 che assoggetta a tassazione in misura fissa gli «atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche […] direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva».

Agevolazione che, nel caso esaminato, secondo i giudici di legittimità, non avrebbe potuto trovare applicazione atteso che secondo una lettura sistematica dell’articolo 4 del Dpr 131/1986 nel nostro ordinamento vige un principio per cui la tassazione in misura fissa di un atto di trasformazione presuppone che eventuali atti societari precedenti ad esso collegati siano già stati assoggettati ad imposizione proporzionale. In mancanza, sconta l’imposta di registro in misura proporzionale lo stesso atto di trasformazione. A ben vedere, nel caso di specie, l’atto di costituzione dell’Asd essendo stato sottratto ex lege per effetto dell’articolo 90 al disposto del richiamato articolo 4 della Tariffa, non potrebbe scontare l’imposta in misura fissa bensì la tassazione proporzionale del 4% prevista proprio dall’articolo 4, lettera a).

La trasformazione, infatti, può essere esente solo nella misura in cui l’iniziale manifestazione di capacità contributiva costituita dal conferimento sia stata già assoggetta ad imposta. Un orientamento questo che peraltro, come rilevato dalla Suprema corte, trova il suo fondamento anche su precedenti pronunce di legittimità (Cassazione 13/1991 e 227/2021).