Adempimenti

Allo sport dilettantistico indennità e sospensione dei canoni

Il decreto Rilancio rinnova le misure per i collaboratori sportivi e l’utilizzo degli impianti

di Andrea Mancino e Gabriele Sepio

Il decreto legge rilancio rinnova le misure per i collaboratori sportivi e l’utilizzo degli impianti con alcune interessanti novità.

Partiamo prima di tutto dalle indennità ai «lavoratori dello sport». Viene disposto l’incremento delle risorse assegnate alla società Sport e Salute Spa per garantire l’erogazione delle indennità introdotte dall’articolo 96 del decreto legge 18/ 2020, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

La misura risponde a una reale esigenza del mondo sportivo e la proroga potrebbe essere l’occasione per inserire qualche correttivo volto a garantire una più equa ripartizione delle risorse prevedendo differenziazioni di importo in base all’entità dei compensi e alla effettiva durata dell’incarico.

Questo semplice accorgimento consentirebbe di ampliare la platea dei percipienti garantendo l’indennizzo anche a coloro che possono contare, quale unica entrata, su compensi sportivi superiori a 10mila euro.

Novità, invece, per i lavoratori dipendenti iscritti al fondo pensione sportivi professionisti con una retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro, che potranno ora accedere al trattamento di integrazione salariale per un periodo di nove mesi.

Inoltre misure specifiche per i contratti di locazione di impianti sportivi pubblici e privati e per le modalità di rimborso delle quote dei contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi sportivi.

Per gli impianti di proprietà degli enti pubblici, il decreto, oltre a prorogare al mese di giugno la sospensione dei canoni (con obbligo di pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio o in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data), ha previsto la possibilità di chiedere la revisione, prolungando la durata o riducendo il canone concessorio, per i contratti scadenti entro il 31 luglio 2023. È riservata alle parti la libertà di recedere dal contratto, garantendo però al concessionario il rimborso del valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti effettuati, compresi i costi per opere ancora non collaudate.

Per le Asd e Ssd che occupano impianti privati (piscine, palestre eccetera) è espressamente prevista l’applicazione degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del Codice civile e la possibilità di ottenere una riduzione del 50% dei canoni scadenti da marzo a luglio 2020, data l’impossibilità di usufruire dell’impianto locato.

Resta salva l’opzione di fornire una prova contraria volta a dimostrare una riduzione maggiore o minore rispetto a tale percentuale.

Infine, viene estesa alle Asd e Ssd la possibilità di rimborsare gli abbonamenti per l’accesso a palestre, piscine e altri impianti sportivi per il periodo di sospensione dell’attività. Il gestore, in alternativa al rimborso, potrà rilasciare un voucher di pari valore utilizzabile incondizionatamente entro un anno nella stessa struttura. Restano escluse dal rimborso le quote associative versate da soci e tesserati.

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