Sport dilettantistico, possibili attività extra
Norme operative dal 2 aprile salvo il lavoro sportivo in vigore dal primo luglio 2022
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i cinque decreti attuativi della riforma dello sport. In particolare, i due provvedimenti apparsi sull’edizione del 18 marzo riguardano più nello specifico le nuove misure che interesseranno la disciplina del lavoro sportivo e che vedranno un riordino delle disposizioni in materia di enti professionistici e dilettantistici (decreto legislativo 36/2021) nonché dei rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive (decreto legislativo 37/2021).
Ma vediamo nel dettaglio quali sono le principali novità. Anzitutto le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal prossimo 2 aprile fatta eccezione per quelle che riguardano il lavoro sportivo. Il decreto legislativo 36/2021, infatti, prevede espressamente che queste ultime troveranno applicazione solo dal 1° luglio 2022 consentendo, in questo modo, di poter apportare eventuali modifiche con successivi decreti correttivi. Attenzione però: con l’entrata in vigore del Dlgs 36/2021 saranno abrogate anche alcune disposizioni che ad oggi regolamentano il mondo dello sport (articolo 51) tra cui alcuni commi dell’articolo 90 della legge 289/2002.
Con particolare riferimento al mondo del lavoro, il Dlgs 36/2021 introduce la figura del lavoratore sportivo. Prevista, inoltre, quella dell’amatore che prende il posto dello sportivo dilettante con caratteristiche che richiamano la figura volontario delineata nel Codice del Terzo settore (Cts). Abolito anche il vincolo sportivo superando il criterio secondo cui un atleta può svolgere attività sportiva agonistica solo per conto della società per la quale è tesserato (si veda l’articolo a lato).
Accanto a ciò, altre novità interessano gli elementi che dovranno contraddistinguere gli enti sportivi dilettantistici. Questi ultimi potranno assumere la forma giuridica di Asd, società sportive dilettantistiche (Ssd) o quella societaria escludendo però quella delle cooperative. Una svista che andrà opportunamente corretta.
Emerge, inoltre, dalla lettura dei decreti un esplicito raccordo della normativa del mondo dello sport con il Codice del terzo settore, riconoscendo a questo un vincolo di specialità.
Sul fronte degli adeguamenti, gli enti sportivi dovranno indicare nell’oggetto sociale l’esercizio in via stabile e continuativa delle attività sportive dilettantistiche. Una precisazione questa che differisce da quanto indicato dall’articolo 90 della legge 289/2002 che potrebbe creare qualche perplessità soprattutto per gli enti che decidano di assumere la qualifica di Ente del Terzo settore (possibilità riconosciuta dal Dlgs 36/2021).
Accanto alle attività di interesse generale gli enti potranno svolgere anche quelle secondarie e strumentali a condizione però che rispettino limiti definiti in un apposito decreto da emanare (articolo 9 del decreto legislativo 36/2021). Una previsione, questa, che inciderà anche sull’applicazione del regime della 398/1991 che vedrà, dunque, limitare le entrate commerciali nel rispetto dei parametri che verranno indicati dal decreto previsto all’articolo 9 ivi incluse quelle derivanti da sponsorizzazioni.