Controlli e liti

Sport, distribuzione degli utili con prova da parte del Fisco

Il regime di tassazione agevolata in favore delle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), previsto dalla legge 398/1991, non può essere disconosciuto sulla base di una ricostruzione arbitraria degli elementi di fatto constatati in sede di verifica. È questo il principio ricavabile dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia 43/2/2021 (presidente Vitali, relatore Serena).
Questi i fatti di causa. Ad esito di una verifica fiscale condotta per gli anni 2014 e 2015, l’agenzia delle Entrate contesta a una Asd di non avere rispettato il divieto di distribuzione di utili previsto dall’articolo 148, comma 8, lettera a), del Dpr 917/1986, con il conseguente disconoscimento del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/1991. In breve, la contestazione si fonda sulle seguenti circostanze fattuali emerse nel corso della verifica: negli anni in considerazione l’Asd ha erogato compensi per una percentuale molto elevata (circa il 92%) rispetto alla totalità degli introiti; di tali compensi, solo una parte minoritaria (circa un terzo) è stata destinata ai componenti delle squadre sportive gestite dalla Asd (atleti, allenatori, direttore sportivo, preparatori), mentre la rimanente parte è stata erogata a favore di numerosi collaboratori dell’associazione.
Per l’Agenzia, l’attribuzione di compensi in tale, rilevante misura in favore di soggetti diversi dai componenti delle squadre sportive, sarebbe in contrasto con la finalità solidaristica e non lucrativa che dovrebbe contraddistinguere l’attività di una Asd, risultando pertanto giustificata la riqualificazione di tali somme in termini di distribuzione indiretta di utili ai soci.
L’associazione impugna l’atto impositivo, facendo tra l’altro presente di avere in gestione diverse squadre di calcio, con la conseguenza che l’organizzazione dell’attività necessita della collaborazione di numerose persone (diverse da atleti, allenatori e altri componenti delle squadre sportive) le quali, pur agendo nel rispetto dello spirito associativo, hanno il diritto di vedere compensata la propria attività svolta nei confronti dell’associazione.
La Ctp accoglie pienamente le contestazioni dell’associazione. I giudici precisano anzitutto che, sulla base della documentazione versata in atti, non risulta contestata dall’Agenzia l’effettività dell’attività svolta dai collaboratori a favore dell’Asd. Pertanto, non sussistono dubbi sul fatto che tali collaboratori abbiano diritto a un compenso adeguato per le prestazioni svolte in favore dell’Asd. Inoltre, i compensi attribuiti dall’associazione ai collaboratori si presentano perfettamente in linea con le mansioni svolte da ciascuno. Su queste basi, i giudici concludono nel senso che l’Agenzia ha illegittimamente disconosciuto all’Asd il regime di tassazione agevolata previsto dalla legge 398/1991, in quanto ha fondato il proprio convincimento su valutazioni arbitrarie e prive di oggettivo riscontro, inidonee ad assumere valore probatorio a fronte della circostanziata documentazione prodotta dalla ricorrente.
Su queste basi, l’atto impositivo viene integralmente annullato, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di lite.

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