Sport, entrate da attività connesse con forfait Ires e Iva agevolata
Controlli fiscali e inquadramento delle associazioni dilettantistiche: stop al prelievo per i proventi istituzionali
Enti sportivi alla prova dei controlli fiscali. Un tema particolarmente sentito da operatori e professionisti che andrà valutato attentamente anche alla luce dei nuovi scenari che potrebbero emergere con l’operatività dei decreti di riforma dello sport.
Uno degli argomenti piu gettonati nei contenziosi tributari riguarda il corretto inquadramento delle entrate degli enti. La distinzione non riguarda solo i proventi istituzionali e commerciali, ma anche la differenza, in questo ultimo ambito, tra attività connesse o meno alle attività sportive.
Incasellare le entrate nell’una o nell’altra categoria muta lo scenario fiscale. Ma andiamo con ordine. I proventi istituzionali veri e propri, quali ad esempio le quote associative, sono esclusi sia dalla imposizione diretta (articolo 143 del Tuir) sia dall’Iva (articolo 4 del Dpr 633/72).
Anche i proventi derivanti da corrispettivi specifici versati dagli associati o dai tesserati per acquistare beni o usufruire di servizi direttamente connessi all’attività sportiva svolta dalla Ssd (società sportiva dilettantistica) o Asd (associazione sportiva dilettantistica) sono decommercializzati ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del Tuir. Pensiamo alla vendita di beni o prestazioni di servizi, quali, ad esempio, la quota versata per fruire del campo di gioco. Attenzione tuttavia al trattamento Iva. L’esclusione dal tributo per questo tipo di entrate vale solamente per le associazioni e non per le società sportive dilettantistiche che, per loro natura, sono Enti commerciali senza scopo di lucro (circolare 18/E del 1° agosto 2018).
Ogni altro provento derivante dalla cessione di beni o prestazioni di servizi resa a soggetti che non rivestono la qualifica di socio o tesserato (sponsorizzazioni, vendita o noleggio di attrezzature sportive, canoni per utilizzo campi di gioco) rientra, invece, tra i proventi commerciali da assoggettare a imposizione ordinaria.
Per questo tipo di entrate Asd e Ssd possono, tuttavia, accedere al regime agevolato della legge 398/91: detrazione forfettaria dell’Iva (50%) ai sensi dell’articolo 74 del Dpr 633/72 fino a 400mila euro e determinazione del reddito imponibile in misura pari al 3% dei ricavi commerciali. A questo si aggiunga l’esonero dagli obblighi di dichiarazione e registrazione ai fini Iva e di tenuta dei libri contabili, fermo restando l’obbligo di conservazione delle fatture e di annotazione delle stesse sul registro Iva. L’accesso al regime agevolato comporta tuttavia, pena la revoca del beneficio, il rispetto di alcuni adempimenti oggetto di controlli fiscali.
Iniziamo dalla natura dei proventi. Non tutti sono tassabili con i benefici della 398/91 ma solo quelli direttamente connessi all’attività istituzionale svolta (articolo 1 del Dpr 544/99).
Attenzione ai criteri distintivi. Per inquadrare correttamente tali proventi Asd e Ssd dovranno fare riferimento alle attività sportive per le quali risultano essere iscritte nel registro Coni attraverso i propri organismi affilianti. Quindi una Asd affiliata ad una federazione o ad un ente di promozione sportiva, per svolgere una delle 386 discipline riconosciute dal Coni, potrà considerare connessi solo i ricavi derivanti da cessione di beni o prestazioni di servizi afferenti la disciplina riconosciuta. Pertanto, in caso di corrispettivi derivanti da attività sportive non riconosciute dal Coni (ad esempio, yoga o pilates) o di attività svolte da organismi sportivi diversi da quello cui è affiliata l’Asd/Ssd, non sarà possibile usufruire del regime agevolato, in luogo del quale si dovrà applicare il regime ordinario sia ai fini Ires che Iva.
Un adempimento ulteriore che potrebbe condizionare la fruizione del regime forfettario della legge 398/91, riguarda il rispetto dell’obbligo utilizzo degli strumenti tracciabili per importi superiori ai mille euro.
Un cenno merita l’utilizzo dei contanti da parte degli enti sportivi. Ai fini delle verifiche fiscali in caso di versamenti o pagamenti effettuati in contanti presso sportelli bancari o postali per importi superiori ai mille euro si potrebbe perdere il beneficio della legge 398/91. Onde evitare contestazioni l’ente sportivo dovrà essere in grado di documentare, anche attraverso un prima nota analitica, la provenienza delle somme (quote di iscrizione, vendita di beni ecc. unitariamente inferiore al predetto limite).