Imposte

Sport professionisti, ecco perché la detassazione non dipende dal Dpcm (che serve al contributo dello 0,5%)

Il decreto posto alla base dello stop delle Entrate deve disciplinare esclusivamente il comma 5-quinquies relativo all’attribuzione del contributo dello 0,5% della base imponibile da versare per chi opta per il regime, tra i vari capitoli del bilancio dello Stato

L’interpretazione della circolare 33/E/2020 che il bonus impatriati non si può ancora applicare agli sportivi stranieri professionistici perché manca un Dpcm attuativo ha gettato nello sconforto i club sportivi e i top player di calcio e basket recentemente rientrati in Italia (confidando in buona fede sull’applicabilità della norma). Questo perché, a parere degli operatori e di tutte le società sportive che hanno già operato le ritenute ridotte sui redditi percepiti dai giocatori, il regime agevolativo è entrato in vigore nel 2019.

L’Agenzia basa il “rinvio” dell’applicazione su un parere del dipartimento delle Finanze del Mef (registro Ufficiale 324497 del 9 ottobre 2020), tra l’altro mai pubblicato. In realtà il parere ministeriale non è un chiarimento tecnico ma una semplice condivisione dell’interpretazione dell’Agenzia: «Si condivide, infine, l’interpretazione secondo la quale agli sportivi professionisti non può essere riconosciuto il regime agevolato previsto nell’articolo 16, comma 5-quater, del decreto legislativo n. 147 del 2015 finché non sarà adottato il Dpcm di cui al successivo comma 5-quinquies del medesimo articolo 16». Una sorta di rimpallo senza alcuna indicazione tecnica né soluzione pratica per coloro che hanno già applicato il regime, che rischia di affondare definitivamente lo sport professionistico italiano.

La norma di riferimento sotto la lente

Proviamo, però, a vedere quali sono le ragioni che possono suffragare la vigenza del regime attraverso la ricostruzione della norma di riferimento.

In primo luogo, l’estensione ai professionisti dello sport del regime fiscale previsto per i lavoratori «impatriati» è stata inserita nell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 (nuovi commi 5-quater e 5-quinquies), ad opera della conversione in legge del decreto Crescita (legge 58/2019). La nota 6 ai commi in questione, nel testo dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 coordinato con le modifiche della legge 58/2019, pubblicato sullo stesso sito di documentazione economica e finanziaria del dipartimento delle Finanze, recita testualmente: «Per l’applicabilità delle presenti disposizioni consultare il comma 2 dell’articolo 5 del Dl 34 del 30 aprile 2019», ai sensi del quale la norma si applica dal «periodo di imposta in corso (2019) per i soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 abbiano trasferito la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».

Gli effetti del Dpcm

Con riferimento agli effetti del Dpcm (ancora da adottare), previsto dall’ultimo periodo del comma 5-quinquies, ciò che pare emergere da una lettura sistematica del dettato normativo è come, in realtà, tale decreto non sia necessario per l’applicabilità del regime Irpef agevolato che è compiutamente disciplinato nel precedente comma 5-quater e come tale non ha bisogno di una ulteriore regolamentazione “secondaria” per l’immediata applicabilità, ma per disciplinare esclusivamente il comma 5-quinquies relativo all’attribuzione del contributo dello 0,5% della base imponibile da versare ad opera di chi opta per il regime, tra i vari capitoli del bilancio dello stato.

La suddivisione del regime in due commi (5-quater e quinquies) ha proprio questa funzione, non a caso nell’ultimo capoverso del testo del 5-quinquies si precisa: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del ministro dell’Economia e delle finanze di cui al comma 3».

Sarebbe pertanto necessaria una presa di posizione ufficiale della Presidenza del Consiglio, magari proprio nell’atteso Dpm, la cui pubblicazione immediata riuscirebbe a risolvere la questione.

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