Srl cancellata, «pagano» i soci entro le somme riscosse dal bilancio di liquidazione
La sentenza 10684/5/2022 della Cgt Sicilia: i creditori non soddisfatti possono rivalersi sui soci o sui liquidatori se responsabili dell’inadempimento
Con la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti, tra cui anche il fisco, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e verso i liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. La sentenza 10684/5/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha accolto l’appello promosso dall’agenzia delle Entrate che, nell’ambito di una liquidazione societaria, ha contestato una presunta distribuzione dell’attivo sociale in danno ai creditori.
In prima istanza, la Ctp di Catania aveva accolto il ricorso proposto dalla Srl che contestava una cartella di pagamento con la quale, il fisco, richiedeva il pagamento di una somma relativa a Iva e Irap.
Secondo i giudici di primo grado era infatti onere del fisco provare che, in base al bilancio finale di liquidazione, vi era stata la distribuzione di una quota dell’attivo ai soci.
Contro la sentenza, l’agenzia delle Entrate ha però proposto appello, eccependo violazione dell’articolo 2495 del Codice civile ovvero la completezza e l’attendibilità del bilancio finale di liquidazione depositato dal contribuente.
In particolare, l’Ufficio, ha sostenuto che dal bilancio finale di liquidazione depositato non emergesse la reale entità del debito tributario e che, tale eccezione, risultasse plausibile considerato che il bilancio finale di liquidazione non era provvisto né della nota integrativa né della relazione del liquidatore.
Pertanto, una volta cancellata la società dal registro delle imprese, l’Ufficio aveva proceduto all’iscrizione a ruolo del dovuto nei confronti del socio.
Sulla base di questa circostanza la Corte siciliana, tenuto altresì conto della sussistenza di una «ristretta base azionaria» ha riformato la sentenza impugnata richiamando l’articolo 2495 del Codice civile secondo il quale, successivamente alla cancellazione della società e ferma restando l’estinzione della stessa, i creditori sociali non sodisfatti possono far valere i loro crediti, nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e, nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.