Imposte

Srl, limiti al regime di trasparenza fiscale

Se tra i soci della Srl c’è una società semplice è precluso il regime delle società a ristretta base proprietaria

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di Marco Piazza

Una Srl fra i cui soci vi sia una società semplice non può optare per il regime di trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all’articolo 116 del testo unico (Entrate, risposta 822). Per effetto dell’opzione, il reddito imponibile della società è imputato a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Gli utili maturati in regime di trasparenza non concorrono a formare il reddito dei soci.

L’opzione è consentita per le Srl i cui ricavi non superino le soglie fissate per l’applicazione degli studi di settore (ora Isa) e con una compagine sociale composta solo da persone fisiche in numero non superiore a 10 (20 per le società cooperative). Il caso esaminato è quello di una Srl agricola i cui soci sono tre persone fisiche e una società semplice. I soci della società semplice sono persone fisiche. Come rilevato dall’Agenzia, la norma non consente di esercitare l’opzione se i soci non sono tutti persone fisiche.

Bisogna osservare che se fosse stata consentita l’opzione, il reddito della Srl avrebbe concorso alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche al vertice della catena come se avessero posseduto la Srl direttamente anziché attraverso la società semplice. Anche in questo caso la non tassabilità degli utili distribuiti sarebbe dipesa dal fatto che erano già stati tassati per trasparenza nell’anno di produzione. Non pare quindi che ci sia un conflitto con il regime della «trasparenza pura» per i dividendi incassati delle società semplici. In base a questo regime, infatti, i dividendi si intendono direttamente percepiti dai soci della società semplice, ma la presunzione riguarda la distribuzione dell’utile, non il regime di tassazione che dipende dalla natura del percipiente.

È pacifico che nel caso in cui una società di capitale distribuisca utili a una società semplice posseduta da un’altra società semplice, il regime di «trasparenza pura» comporti la tassazione del dividendo direttamente in capo ai soci della società semplice posta a livello più alto della catena.

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