Professione

Srl minori, la nomina dei revisori prorogata fino a metà 2022

Formalizzato il rinvio con la conversione del Dl 34. Via stretta per la revoca del professionista già incaricato

Ennesima proroga della nomina del revisore nelle Srl minori. Con la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione del Dl Rilancio, diventa legge l’ultima modifica dell’articolo 379, comma 3, del Codice della crisi, il cui testo attuale obbliga alla nomina del revisore in occasione dell’assemblea «di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021». Tale intervento avvantaggia coloro che non avevano ancora adempiuto e genera tre conseguenze e cioè:

1) il primo bilancio da sottoporre a revisione sarà quello dell’esercizio 2022 (si è partiti dal 2019);

2) il superamento di almeno uno dei limiti dimensionali andrà effettuato con riferimento ai bilanci relativi agli anni 2020 e 2021 (invece degli anni 2017 e 2018);

3) si ritarda l’entrata in funzione dell’early warning, punto di forza del riformato Codice della crisi.

Non solo. Il controllo interno previsto dal legislatore della crisi introduce un sistema che privilegia l’adozione di strumenti organizzativi idonei a rilevare tempestivamente il rischio a seconda delle dimensioni e della tipologia dell’attività d’impresa e quindi in grado di riconoscere segnali di crisi. E attribuisce (anche) al revisore il compito di valutare costantemente che l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato, che sussista l’equilibrio economico-finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione nonché di segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi. Compiti e doveri già in vigore dal marzo dello scorso anno e che potranno risultare tanto più preziosi, per le nostre imprese, nei mesi a venire.

Con l’intervento postumo del legislatore l’eventuale nomina risulta oggi degradata da obbligo a mera opportunità, rimessa per altri due esercizi alla valutazione discrezionale della società. Precisato che nel caso di nomina dell’organo sindacale, con incarico di revisione legale, il sindaco rimarrà in carica fino alla naturale scadenza non operando né una causa di decadenza ex articolo 2399, né una giusta causa di revoca ai sensi dell’articolo 2400, comma 2; vediamo quid iuris per il revisore nominato ante modifica.

I revisori già nominati

In primis è ipotizzabile il ricorso alla procedura di revoca ex articolo 4 del Dm 261/2012, in base alla quale costituisce «giusta causa di revoca: i) la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge». Il che potrebbe essersi verificato a seguito dei cambiamenti introdotti una prima volta dal Milleproroghe e, successivamente, dal Dl Rilancio. In realtà, la tecnica cui fa ricorso il legislatore è quella di una sorta di riapertura dei termini per procedere (la norma recita: «devono provvedere a nominare… entro…»), con la conseguenza che è dubbio se si possa tecnicamente parlare di sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di procedere alla nomina, registrandosi un mero spostamento del termine per il suo adempimento. Al di là di queste incertezze sulla effettiva sussistenza dei presupposti per la revoca per giusta causa, con i conseguenti rischi risarcitori in capo alla società, va comunque ricordato che, ex articolo 8 del Dm 261/2012, il revisore può essere rinominato, «in caso di revoca per giusta causa solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno».

Sotto altro versante, non sembra neppure possibile il ricorso alle «dimissioni volontarie» sia perché non s’intravedono «le circostanze idonee a» motivarle come richiesto dall’articolo 5 del Dm 261/2012, sia perché l’articolo 7 impone al dimissionario di esercitare le funzioni fino al perfezionamento della nuova nomina.

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