Il CommentoControlli e liti

Srl a ristretta base, parole semplici che complicano il diritto

di Andrea Carinci

Il problema è la fretta, che ricerca la sintesi e così l’impiego di formule retoriche per riassumere, in una parola o frase, vicende complesse. Quando però, per fretta, si prende la parola/frase dimenticando la funzione originaria e, con essa, il ragionamento che intendeva riassumere, la si decontestualizza, si rischiano dei pericolosi corto circuiti argomentativi. Prendiamo il caso dell’imputazione ai soci del reddito delle società a ristretta base azionaria. Qui, come noto, si impiega il termine “trasparenza” per riassumere un ragionamento che si compendia, essenzialmente, nell’imputazione ai soci dell’utile in nero della società. Sennonché, il termine “trasparenza” è propriamente errato, perché la vicenda che si vuole cogliere non ha nulla a che fare con la trasparenza, intesa come riferibilità giuridica/imputazione di reddito da altri formato: la vicenda che vuole cogliere è, invece, quella dei soci che, banalmente, si intascano, quindi apprendono materialmente, i ricavi in nero della società. Nessuna trasparenza, insomma, ma semmai una presunzione di distribuzione di utili. Sennonché, il termine trasparenza essendo già noto (società di persone) è facile da ricordare; inoltre, risulta fortemente evocativo di un fenomeno in cui si deve tassare in capo ad un soggetto (il socio) la ricchezza prodotta da un altro soggetto (la società). È però un’espressione errata, che può ingenerare fraintendimenti, come puntualmente accade: una volta che si dimentica la vicenda che intendeva cogliere e si decontestualizza la formula “trasparenza”, si giunge a ritenere applicabile il regime proprio dell’istituto della trasparenza. Con la conseguenza di arrivare ad imputare, come fosse reddito, i costi indeducibili (Cass. n. 25501/2020): peccato che la vicenda cui si viene ad applicare un tale regime nulla ha a che fare con la trasparenza per cui il regime stesso è stato dettato. Una situazione analoga accade con l’inerenza quantitativa. Anche questa è una formula nata per riassumere un più articolato ragionamento: le spese sono eccessive in quanto in tutto o in parte simulate o inesistenti. Non eccesive in senso assoluto, quindi, ma solo superiori a quelle effettive. Ebbene, la locuzione “inerenza quantitativa” consente di riassumere il ragionamento sottostante (il costo è in tutto o in parte indeducibile) ma, se si dimentica la vicenda che si vorrebbe così sintetizzare, la quale nulla ha a che fare con l’inerenza, si finisce per applicare il regime, che è proprio dell’inerenza, per giungere a contestare costi, ritenuti alti, ma la cui esistenza non è assolutamente in discussione. Un altro caso, recente, attiene all’imputazione ai soci dell’Irap dovuta dalle società di persone (Cass. n. 15341/2021). Anche qui, si va per formule, che dovrebbero solo riassumere ragionamenti più complessi. Nel caso di specie (Cass. SS.UU. 10145/2021), il ragionamento che la formula “imputazione dell’Irap” vuole evocare è, banalmente, che «stante una sostanziale coincidenza degli elementi economici che costituiscono i presupposti rispettivamente dell’imposta accertata a carico della società (IRAP) e dell’imposta a carico dei soci (IRPEF)» è giustificato l’accertamento unitario delle due imposte sui diversi soggetti coinvolti (società e soci) e, così, il litisconsorzio necessario tra gli stessi. È chiaro, però, che se si dimentica la vicenda da riassumere, la formula “imputazione dell’IRAP” dà luogo a fraintendimenti. È quasi banale osservare che non vi può essere alcuna imputazione per trasparenza dell’Irap sui soci: l’Irap è un’imposta e per trasparenza si può, semmai, imputare un reddito. Di un’imposta si può traslare il debito e la responsabilità, ma non certo prevedere un’imputazione per trasparenza. Né può essere imputata per trasparenza la base imponibile, giacché, se manca la soggezione all’imposta (pacifica nel caso dell’Irap), l’imputazione della base imponibile diventa inutile. Occorre recuperare chiarezza su questi concetti e riportare le formule al loro scopo originario, pena il sovvertimento degli assetti sistematici del nostro ordinamento. E sono proprio ipotesi di sovvertimento i casi menzionati di tassazione come reddito percepito di costi indeducibili, oppure l’imputazione per trasparenza di un’imposta ovvero la contestazione di un costo solo perché asseritamente troppo alto. In tutti questi casi, la logica giuridica, come pure gli istituti da applicare, viene mistificata. Il ragionamento giuridico può esigere formule riassuntive per semplificare il discorso: quando però le formule vengono astratte dalle vicende da cui sono state elaborate e vivono di vita propria, si rischiano fraintendimenti. Il diritto non si fa con gli emoticon.