Controlli e liti

Srl, lo statuto prevale sulla delibera: l’amministratore resta senza compenso

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di Andrea Taglioni

All’amministratore di una società a responsabilità limitata non spetta il compenso per la carica ricoperta se lo statuto societario prevede la gratuità dell’incarico; la clausola statutaria non può essere derogata neanche da una successiva delibera assembleare con cui viene quantificata la remunerazione dell’organo amministrativo.
Questo, è quanto hanno affermato i giudici della sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15382 , depositata il 21 giugno scorso.
La vicenda, finita al vaglio della Corte, fa seguito alla conferma, da parte della Corte di appello, della sentenza di primo grado con cui i giudici avevano respinto il ricorso finalizzato al riconoscimento del compenso per l’incarico di amministratore svolto dall’attore nella società convenuta.
Nello specifico, il ricorrente censurava la sentenza impugnata ritenendola illegittima nella parte in cui i giudici di secondo grado avevano stabilito che la previsione statutaria della gratuità escludeva il diritto alla percezione del compenso anche se lo stesso era stato quantificato con una successiva delibera assembleare.
Preliminarmente i giudici sottolineano, in linea generale, che con l’accettazione della carica, l’amministratore acquisisce il diritto di essere retribuito per l’incarico affidatogli.
Tuttavia, trattandosi di un diritto disponibile, questo può essere derogato se all’interno della statuto societario è prevista una clausola che prevede espressamente la non onerosità dell’incarico.
Secondo la Cassazione, il rapporto che lega l’amministratore alla società è inquadrabile solamente nell’immedesimazione organica che si verifica tra la persona fisica e l’ente e, quindi, anche se il rapporto venisse configurato come prestazione d’opera parasubordinata risulterebbe comunque inapplicabili i precetti costituzionali relativi al diritto di una retribuzione proporzionata e sufficiente.
Né il rapporto di immedesimazione organica potrebbe collocarsi nell’area del lavoro autonomo rappresentando l’eventuale compenso un diritto patrimoniale sicuramente disponibile e, come tale, suscettibile di rinuncia anche preventiva.
Va infine ricordato, che la previsione statutaria di gratuità di esplicare le funzioni amministrative all’interno di una società, è prova idonea a superare la presunzione posta a base di un eventuale accertamento induttivo che contesti la presunta onerosità dell’incarico.

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