Contabilità

Srl, test riconferma per sindaci e revisori in carica dal 2019

Chi ha già provveduto alla nomina non può tornare indietro, per tutti gli altri contano i parametri degli esercizi 2021 e 2022

L’organo di controllo o il revisore di Srl nominato nel corso del 2019 dovrà essere confermato con l’assemblea che approverà il bilancio 2021, a meno che nei tre esercizi di carica (2019-2021) non sia stato superato uno dei limiti di legge. Ciò risulta dall’attenta lettura dell’articolo 2477 del Codice civile e dell’articolo 379 del Codice della crisi d’impresa (Ccii).

Soprattutto per le Srl meno strutturate, in presenza della previsione statutaria che lo consenta e delle particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società, l’approvazione del bilancio 2021 è probabilmente slittata nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per tali soggetti torna di attualità il tema della nomina dell’organo di controllo o del revisore legale, tenuto conto delle tante proroghe che si sono succedute nel tempo. Più nello specifico, si intende approfondire il rapporto tra l’articolo 2477 del Codice civile e le disposizioni contenute nell’articolo 379 del Ccii, da ultimo appunto modificato dall’articolo 1-bis del Dl 118/2021.

Quest’ultima disposizione, intervenendo ancora una volta sul terzo comma dell’articolo 379, ha consentito alle Srl e alle società cooperative già costituite al 16 marzo 2019 (data di entrata in vigore dell’articolo 379), che non vi abbiano provveduto, di procedere per la prima volta alla nomina obbligatoria dell’organo di controllo, anche monocratico, o del revisore legale (persona fisica o società), alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022; vale a dire nel corso della primavera/estate 2023. In tal modo, le società già esistenti alla data in questione che, al superamento di almeno uno dei parametri fissati dall’articolo 2477, comma 2, lettera c), del Codice civile, avrebbero dovuto dotarsi dell’organo di controllo o del revisore legale inizialmente entro il 16 dicembre 2019 e poi con l’approvazione del bilancio 2019 (Dl 162/2019), successivamente (in forza di quanto previsto dall’articolo 51-bis del Dl 34/2020) posposta a quella del bilancio 2021, potranno adempiere tra un anno. Insomma, un moderno nodo gordiano che è opportuno districare.

In primis è doveroso ribadire che gli interventi effettuati a più riprese sull’articolo 379 perseguono l’esigenza di prorogare e rendere mobile il termine entro il quale le Srl e le cooperative già costituite siano tenute alla prima nomina del revisore o dell’organo di controllo, per via delle conseguenze causate dalla crisi provocata dalla pandemia. Depone in tal senso anche la risposta fornita il 15 ottobre 2020 dall’ufficio del coordinamento legislativo del Mef circa l’interpretazione dell’articolo 51-bis del Dl 34/2020. Secondo il ministero, l’articolo 51-bis ha realizzato un’ulteriore proroga del termine entro cui le società devono procedere alla nomina degli organi di controllo o del revisore legale, potendo esse fruire di una «rimessione in termini»; per converso per le società che, diligentemente osservanti dei precetti di legge, l’abbiano già nominato, non si rinvenivano particolari elementi di novità, non essendo consentita una lettura “abrogativa” dell’obbligo in forza di quanto disposto dal menzionato articolo 51-bis.

È doveroso precisare come la riapertura del termine entro cui procedere alla prima nomina dell’organo di controllo o del revisore legale, comporti indirettamente la riconsiderazione degli esercizi di riferimento per il superamento di almeno uno dei parametri dell’articolo 2477, comma 2, lettera c), del Codice civile. Basandosi sulle disposizioni dell’articolo 379, comma 3, del Ccii infatti, ai fini della prima applicazione delle disposizioni dell’articolo 2477, commi 2 e 3, del Codice civile, si deve aver riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo, vale a dire ai due esercizi antecedenti la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022. Pertanto, i due esercizi di riferimento per procedere alle prime nomine dell’organo di controllo o del revisore legale nel 2023 diventano il 2021 e il 2022, visto che l’articolo 2477, primo comma, lettera c), ne richiede la consecutività. Il primo bilancio da sottoporre a revisione legale, ovvero il primo esercizio in cui l’organo di controllo eserciterà le proprie funzioni, sarà quello relativo all’esercizio 2023.

Nonostante la chiara intenzione del legislatore illustrata anche negli atti parlamentari esplicativi delle modifiche, ancora oggi permangono soluzioni interpretative che trascendono i “confini” delle disposizioni contenute nell’articolo 379 e che vanno al di là della ratio alle stesse sottesa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©