Stabile organizzazione, la banca estera può nominare un rappresentante fiscale
Una banca estera dotata di stabile organizzazione in Italia non coinvolta nella custodia titoli di proprietà della banca può, nonostante la presenza della branch, nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 9 del Dlgs 239/96 ai fini dell’articolo 27-ter del Dpr 600/73 e delle altre disposizioni in materia di ritenute e imposte sostitutive. Questa è la conclusione della risoluzione 5/E di ieri.
Sono banche di “secondo livello” quelle abilitate ad intrattenere rapporti diretti con l’amministrazione finanziaria, compresi enti e società non residenti che per intrattenere tali rapporti devono tuttavia nominare un rappresentante fiscale in Italia. La questione verte sul fatto se la banca estera, avendo una propria branch in Italia, possa nominare un rappresentante fiscale.
L’Agenzia ricorda che la stabile organizzazione, sebbene possa costituire un centro di imputazione di redditi, non è titolare di soggettività giuridica autonoma, riflettendo quella della casa madre. La sua autonomia in termini di obblighi e adempimenti (tenuta della contabilità, ruolo di sostituto) si lega comunque agli obblighi che il soggetto estero è tenuto ad adempiere attraverso la branch per l’attività svolta in Italia.
Ai fini Iva è preclusa la possibilità al soggetto non residente che operi tramite stabile organizzazione di avere in contemporanea anche un rappresentante fiscale. Tuttavia l’Agenzia fa notare che gli adempimenti di sostituto d’imposta sulle rendite finanziarie in capo al rappresentante fiscale sono tecnicamente complessi. Pertanto, qualora la stabile organizzazione non svolga in Italia attività di custodia titoli per le quali assume il ruolo di sostituto d’imposta, l’intermediario non residente potrà nominare un rappresentante fiscale circoscrivendo il mandato alle specifiche fattispecie in oggetto. Per tutto il resto invece opererà la branch.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 5/2019