Imposte

Stabile organizzazione e residenza estera, il coronavirus ferma la decorrenza

Le indicazioni Ocse sull’impatto dell’emergenza saniatria sulla residenza di persone fisiche e giuridiche

di Massimo Bellini e Enrico Ceriana

Impatto dell’emergenza Covid sulla residenza di persone fisiche e giuridiche e sull’esistenza delle stabili organizzazioni. I temi sono affrontati dall’Ocse nel documento del 3 aprile «Oecd Sectretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the Covid-19 crisis».

La diffusione globale del virus ha impatti sulla mobilità delle persone tra Stati ed il lavoro da casa o da remoto sta sostituendo le normali modalità di impiego. Questi aspetti possono avere delle conseguenze sulla fiscalità internazionale e sui diritti impositivi dei vari paesi come stabiliti dai trattati contro le doppie imposizioni. L’Ocse ha fornito al riguardo utili indicazioni per superare le incertezze ed evitare approcci disallineati da parte delle Amministrazioni. Il principio generale è che l’eccezionalità della situazione coronavirus non deve portare a conclusioni che in un contesto normale non verrebbero prese.

Ad esempio, con riferimento alla stabile organizzazione, il lavoro da casa non dovrebbe creare una base d’affari fissa. Per essere tale la base d’affari dovrebbe avere un certo grado di permanenza nel tempo, cosa che non si verifica a causa del Covid vista la straordinarietà della situazione. In aggiunta la base d’affari dovrebbe essere a disposizione dell’impresa. Anche questo requisito non si verifica in quanto normalmente l’impresa non ha diritti di accesso o controllo sull’ufficio di casa.

La stabile organizzazione potrebbe inoltre configurarsi se il dipendente conclude da un punto di vista sostanziale contratti a nome dell’impresa non residente dalla propria abitazione. Tuttavia l’attività del dipendente dovrebbe essere abituale. Ciò non avviene in quanto il lavoro da casa ha nella maggior parte dei casi natura temporanea e transitoria, pertanto come previsto dal commentario Ocse si può escludere la presenza di stabile organizzazione. Anche per i cantieri di costruzione il periodo della pandemia dovrebbe essere considerato temporaneo e quindi non dovrebbe interrompere il periodo di permanenza in loco.

Le restrizioni alla mobilità del personale direttivo potrebbero inoltre comportare cambiamenti della sede di direzione effettiva delle società con conseguenze sull’individuazione del luogo in cui sono residenti e possibili problemi di doppia residenza. Anche per questo si fornisce una chiave di lettura che valorizza le modalità con cui l’attività è normalmente svolta (ad esempio dove si svolgono le riunioni del cda, dove lavorano le persone con funzione direttiva etc.) senza considerare l’attuale periodo.

Concetti analoghi valgono per le persone fisiche. Il periodo di restrizioni non deve essere computato per l’individuazione del luogo di residenza. In aggiunta i sussidi di integrazione salariale devono essere tassati nello stato in cui è normalmente svolta la prestazione lavorativa.

L’Ocse invita gli stati, seguendo l’esempio di Irlanda, Regno Unito e Australia, a fornire chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni interne al fine di minimizzare le implicazioni e gli adempimenti collegati al virus.

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