Imposte

Stabile organizzazione con una presenza continuativa

di Michele Brusaterra

Configura una stabile organizzazione nel territorio dello Stato anche una «significativa e continuativa presenza» nel territorio stesso, anche in mancanza di una «consistenza fisica». La legge di bilancio per il 2018 ( legge 205 del 2017 ) interviene anche sull’articolo del Dpr 917/1986, ampliando la nozione di «stabile organizzazione» per poi applicare dal 2019 la cosiddetta web tax.

Al comma 1 dell’articolo 162 viene ora, infatti, previsto che costituisce stabile organizzazione non solo una sede di direzione, una succursale, un ufficio, un’officina, un laboratorio, una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, ma anche, appunto, una significativa e continuativa presenza nel territorio dello Stato che sia stata costruita in modo tale «da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso».

La nuova definizione colpisce tutte quelle attività realizzate sostanzialmente via web, che non comportano la necessità, per il loro esercizio, di avere nel territorio dello Stato uno stabilimento o comunque uno dei luoghi sopra evidenziati ed elencati dalla lettera a) alla lettera e), del secondo comma dell’articolo 162 del Tuir.

L’articolo del Tuir in commento stabilisce anche che non costituiscono stabile organizzazione tutta una serie di attività di carattere preparatorio od ausiliario all’attività dell’impresa non residente, quali, ad esempio, l’uso di una installazione per sole finalità di deposito, di esposizione o di consegna di beni che appartengono all’impresa, o, ancora, il fatto di avere la disponibilità, sempre nel territorio dello Stato, di beni o merci appartenenti all’impresa, che sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna.

La legge di bilancio interviene anche in questo ambito presumendo la presenza di una stabile organizzazione, attraverso il comma 5 (di non facile lettura) qualora le attività di carattere ausiliario e preparatorio, che, di per sé, come appena evidenziato, non rilevano come stabili organizzazioni, vengano svolte in un luogo utilizzato come sede fissa d’affari dall’impresa o da un’impresa strettamente correlata a questa, e qualora tale luogo o, per l’impresa correlata, anche un altro luogo nel territorio dello Stato, rappresenti per tali imprese una stabile organizzazione.

Non solo. Viene anche disposto che non si può parlare di luoghi che non costituiscono stabile organizzazione, qualora l’attività complessivamente svolta dall’impresa, che potrebbe essere qualificata, dalla stessa, come ausiliaria e preparatoria della propria attività, e l’attività svolta dall’impresa stessa o da altra impresa correlata, nello stesso luogo o in luoghi diversi, sempre nel territorio dello Stato, non sia anch’essa di carattere preparatorio ed ausiliario.

La condizione posta sempre dalla norma in questi casi, per riconoscere l’esistenza di una stabile organizzazione in capo alla società che apparentemente risulta svolgere solo attività ausiliarie e preparatorie, è che le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo nel territorio dello Stato, ovvero che le attività svolte dall’impresa o dalle imprese strettamente correlate a questa, anche in luoghi diversi, «costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d’impresa».

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