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Stand fieristici, la prestazione detta le regole Iva

di Matteo Balzanelli

La domanda

Una società italiana che si occupa di grafica pubblicitaria allestisce abitualmente anche stand fieristici nell'ambito della propria attività, operando per lo più – ma non esclusivamente – per clienti italiani. Vorremmo sapere come dobbiamo comportarci nel caso di allestimenti fieristici eseguiti all'estero per clienti italiani, in Paesi dell'Unione europea, ma anche extraeuropei, come la Svizzera. Inoltre, vorremmo sapere come vanno fatturate queste operazioni nel caso in cui il committente sia straniero, in relazione ad allestimenti eseguiti in Italia o all'estero.

La progettazione e messa a disposizione di uno stand può assumere la natura di spesa pubblicitaria, di prestazione accessoria a fiere ed esposizioni o di locazione di beni materiali, ma non quella di prestazione relativa a un bene immobile. Queste sono le conclusioni cui è giunta la Corte di giustizia Ue con la sentenza del 27 ottobre 2011, relativa alla causa C-530/09.

La distinzione
Per determinare in modo corretto le regole Iva applicabili bisogna procedere con l'individuazione del contenuto del rapporto (contrattuale) tra prestatore e committente, oltre che dello status di quest'ultimo (operatore economico o privato consumatore).
L'operazione viene analizzata in relazione ai rapporti B2B (ossia rapporti tra soggetti passivi Iva), dato che è ragionevole ritenere che siano quelli oggetto del quesito, oltre che quelli assolutamente più ricorrenti.
La Corte di giustizia ha affermato che le prestazioni in questione rientrano fra le pubblicitarie quando lo stand è usato per la trasmissione di un messaggio destinato a informare il pubblico sull'esistenza o sulle qualità del prodotto o del servizio proposto dal locatario, per accrescerne le vendite, o quando è parte indissociabile di una campagna pubblicitaria e concorre alla trasmissione del messaggio pubblicitario. Ciò si verifica quando lo stand costituisce il supporto per la trasmissione del messaggio promozionale o serve all'organizzazione di eventi promozionali. Diversamente, la prestazione rientra fra le accessorie ai servizi fieristici se fornita nell'ambito di una fiera che si svolge, per una volta o in maniera ripetuta, in un luogo preciso.
Se la prestazione non è inquadrabile tra le precedenti, allora può essere considerata una semplice locazione di beni mobili: si tratta del caso in cui la messa a disposizione temporanea degli elementi materiali costitutivi dello stand è il fattore determinante della prestazione stessa.

Le regole
Dalla formulazione del quesito la società pare trovarsi nella seconda situazione (prestazione fieristica accessoria), poiché la messa a disposizione dello stand (probabilmente anche progettato/realizzato) avviene a fronte di eventi specifici. Pertanto, secondo l'articolo 7-ter del Dpr 633/1972, l'operazione è rilevante nel Paese del committente, e quindi:
- se il committente è residente in Italia l'operazione sarà da assoggettare a Iva;
- se il committente è residente in altro Stato membro della Ue si emetterà fattura fuori campo Iva ex articolo 7-ter (con la dicitura obbligatoria «inversione contabile», prevista dall'articolo 21, comma 6, lettera a, del Dpr 633/1972);
- se il committente è residente in un Paese extra-Ue, si emetterà fattura fuori campo Iva ex articolo 7-ter (con la dicitura obbligatoria «operazione non soggetta», prevista dall'articolo 21, comma 6, lettera b, del Dpr 633/1972).
Le regole valgono indipendentemente dal luogo in cui si svolge la fiera/manifestazione. Non si applica, infatti, l'articolo 7-quinquies, poiché esso prevede specifiche disposizioni derogatorie in ordine alle prestazioni fieristiche rese a soggetti privati o alle prestazioni di servizi per l'accesso a fiere ed esposizioni. Alle stesse conclusioni si può giungere tramite la circolare 37/E/2011 dell'agenzia delle Entrate, che rettifica la posizione assunta precedentemente: una prestazione può considerarsi accessoria a un servizio relativo a fiere ed esposizioni se ha un nesso di dipendenza funzionale con la prestazione principale, e questo indipendentemente dal fatto che a erogare le due prestazioni siano soggetti distinti.

Il nesso
Pertanto, anche nel caso in cui il soggetto che fornisce lo stand sia diverso da quello che ha organizzato la fiera, la messa a disposizione dello stand rappresenta una prestazione accessoria all'organizzazione dell'evento: il nesso di dipendenza funzionale sussiste in quanto la partecipazione alla manifestazione è "intimamente" legata alla possibilità di gestire uno spazio attraverso il quale promuovere i propri prodotti/servizi. Questa impostazione è peraltro in linea con le modifiche/integrazioni al regolamento 282/11 previste dal regolamento 1042/13 (che, per la materia in questione, entrerà in vigore il 1° gennaio 2017): non si considerano servizi relativi a beni immobili la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d'esposizione, nonché la loro progettazione.
Infine, anche qualora l'operazione rientrasse negli altri casi, si applicherebbe comunque l'articolo 7-ter, in quanto si è in presenza di prestazioni rientranti tra i cosiddetti «servizi generici».

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