Start up e Pmi innovative, conversione dei crediti in equity. Ma con raccordo civilistico-fiscale
Per non avere problemi sulla riconoscibilità delle agevolazioni occorre accertarsi circa la natura del credito/debito
Per l’applicazione dei bonus sugli investimenti in start-up e Pmi innovative (disposta dal Dm 28 dicembre 2020), una particolarità da analizzare con attenzione è costituita dalla conversione del “work for equity”.
L’articolo 3 del decreto ministeriale, al comma 5, prevede che possano essere considerati investimenti agevolabili con la detrazione del 50% anche le compensazioni di crediti vantati dal beneficiario al momento della sottoscrizione del capitale. Ma con un inciso che non ha il dono della chiarezza, il legislatore ha previsto che siano escluse dall’agevolazione quelle compensazioni derivanti «da cessioni di beni o prestazioni di servizi».
Questa precisazione di portata generale, nel prosieguo, viene poi “rettificata” dalla seconda parte del medesimo comma 5, laddove il legislatore riammette invece nell’agevolazione - con l’utilizzo del termine «diverse» (dai crediti per beni e servizi generali) - quei crediti derivanti da attività di cui all’articolo 27 del Dl 179/2012.
Il testo ricalca esattamente la previsione normativa di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto 7 maggio 2019, concernente le agevolazioni per gli investitori in aziende innovative. Ma le due norme - seppure identiche nel testo - sono, in termini di agevolazioni concesse, alternative fra di loro, come ben delineato all’articolo 1, comma 5, del Dm 28 dicembre 2020.
Quindi, una volta sdoganata la possibilità di avvalersi dell’agevolazione di cui all’articolo 27 del Dl 179/2012, qualche perplessità attuativa potrebbe comunque esserci. Infatti, la conversione del credito vantato verso l’azienda innovativa conduce ad alcune riflessioni sistemiche sul momento in cui il credito possa essere configurato come tale.
I nodi attuativi (fiscali e civilistici)
Il primo problema particolarmente sentito attiene alla necessità di raccordare il momento impositivo ai fini reddituali con quello civilistico ai fini della rilevazione contabile. In particolare, la prestazione di cui all’articolo 27, comma 4, del Dl in questione prevede la detassazione temporanea e totale delle prestazioni a fronte del credito maturato dal prestatore nel caso di conversione in capitale sociale. È evidente, quindi, che ai fini reddituali dovranno trovare applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 109 del Tuir. Il quale prevede la deducibilità nel momento in cui le prestazioni stesse siano ultimate oppure - per i contratti con corrispettivi periodici - al momento in cui gli stessi siano maturati in un rapporto osmotico fra tempo e prestazione.
Sotto il profilo civilistico, l’Oic che in prima battuta deve essere oggetto di verifica è quello relativo ai debiti vantati dalla società emittente le quote: il credito per il prestatore diviene un debito verso la stessa in termini contabili da parte dell’azienda ricevente la prestazione. In tal caso l’Oic 19 prevede che un debito per servizi sia iscritto in contabilità «in base al principio di competenza quando il servizio è stato ricevuto cioè la prestazione è stata effettuata».
Tuttavia, a complemento del principio cardine sopra citato, è bene ricordare che eventuali distonìe nella contabilizzazione del debito/credito rispetto al momento dell’effettuazione della prestazione sono strettamente connesse anche al più impegnativo principio della prevalenza della sostanza rispetto alla forma. In questo caso, proprio le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 109 del Tuir sono abrogate (tra l’altro esplicano i propri effetti sull’iscrivibilità economica dei servizi ricevuti e della conseguente rilevazione patrimoniale).
In sintesi, esiste un allineamento tra disposizioni civilistiche e fiscali rispetto all’iscrizione del credito/debito nel rapporto fra prestatore e società; ma la successiva conversione in equity necessita per entrambe le parti (prestatore/committente) di essere certi che il credito sia tale sia civilisticamente sia fiscalmente, per non avere problematiche sulla riconoscibilità delle agevolazioni stesse.
Salvatore Servidio
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