Diritto

Start-up e Pmi innovative: la mancata conferma dei requisiti si sana entro il 30 settembre

Una circolare Mise invita le Camere di commercio a inviare una Pec di recall alle imprese interessate

L’omesso deposito dell’attestazione sul mantenimento dei requisiti di start-up e Pmi innovativa, che grazie alla proroga eccezionale prevista per quest’anno risultava per tutte fissato al 31 luglio, può essere sanato con l’istituto del ravvedimento operoso, purché entro 60 giorni dalla scadenza originaria, dunque entro il 30 settembre. Lo ha precisato il Mise con la circolare 1/V del 10 settembre 2020, in risposta ad una richiesta di chiarimenti avanzata dall’Unioncamere nazionale, in ragione della situazione di particolare “eccezionalità” venutasi a creare negli ultimi mesi a causa dell’emergenza sanitaria.

Per cogliere la portata del chiarimento, vale la pena svolgere una piccola premessa normativa: l’obbligo di attestazione dei requisiti, necessario per il mantenimento della startup o della Pmi nell’apposita sezione speciale del registro imprese, va di norma effettuato - ai sensi degli articoli 25 (comma 15) del Dl 179/2012 e 4 (comma 6) del Dl 3/2015 - entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio ovvero, nei casi di bilanci approvati entro il maggior termine di 180 giorni previsto dall’articolo 2364 del Codice civile, entro sette mesi dalla chiusura dell’esercizio, dunque entro il 31 luglio nei casi di bilanci “solari”.

Per il 2020, tuttavia, quest’ultimo maggior termine risultava di fatto applicabile a tutte le start-up e Pmi innovative, stante la proroga generalizzata del termine di approvazione del bilancio a 180 giorni, disposta dall’articolo 106 del Dl 18/2020 (decreto cura Italia). Il decorso di tale termine, considerata la perentoria previsione dei richiamati commi 16 dell’articolo 25, e 6 dell’articolo 4, avrebbe comportato la sanzione della cancellazione dalle rispettive sezioni speciali. Tuttavia, la procedura di cancellazione recata da entrambe le norme citate, per effetto delle modifiche recentemente apportate dal Dl 76/2020 (in corso di conversione), prevede ora che la cancellazione avvenga entro 60 giorni con provvedimento del conservatore (impugnabile).

Ebbene, secondo il Mise, con le modifiche normative appena richiamate il legislatore ha descritto una fase procedimentale che cronologicamente si chiude il 30 settembre. In particolare, posto che i 60 giorni dalla perdita dei requisiti (decorrenti dal 1° agosto) consentono «ordinariamente» di istruire il procedimento prima di giungere al provvedimento di cancellazione, il Mise ritiene «eccezionalmente» invocabile, considerate le condizioni particolari, il principio del cd ravvedimento operoso che, come noto, opera nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza del termine entro cui l’obbligo doveva essere adempiuto e l’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio. Ne consegue che, fino al momento in cui non si avvia il procedimento di cancellazione, secondo il Mise sarebbe ammesso il ravvedimento operoso della società, con deposito valido, anche se tardivo, della attestazione in esame.

In linea con questa interpretazione - a parere di chi scrive del tutto condivisibile, anche nell’ottica di propulsione all’ecosistema delle start-up/Pmi, più volte sottolineata dallo stesso Mise - con la circolare si invitano le camere di commercio a inviare una Pec di recall a tutte le startup e Pmi innovative iscritte nella sezione speciale, per spronarle a trasmettere tardivamente, entro brevissimo termine, l’attestazione del mantenimento dei requisiti, fermo restando che, trascorso il termine assegnato, presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti, si dovrà procedere alla cancellazione secondo le nuove regole dettate dal richiamato Dl 76/2020. Infine, nella circolare il Mise ricorda che il ravvedimento operoso elimina la sanzione della cancellazione ma non esclude l’applicazione della sanzione pecuniaria applicabile nei casi di depositi tardivi, effettuati oltre il termine di legge.

Si segnala che la risposta si colloca in scia con quella già fornita dallo stesso Mise con la circolare 3724/C del 19 giugno 2020, sul tema della proroga di 12 mesi del termine di iscrizione delle startup innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese, prevista del decreto Rilancio (si veda l’articolo su NT+ Fisco del 19 giugno 2020).

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