Finanza

Start up e Pmi innovative qualificano l’Oicr

Il principio di diritto 6/2020 delle Entrate: gli investimenti vanno concentrati per almeno il 70% nei due settori

di Alessandro Germani

Un Oicr che investe in start up e Pmi innovative ammissibili è qualificato, ovvero raggiunge il requisito di un investimento almeno pari al 70% nelle predette entità, quando ciò risulta dal relativo comparto di investimento con un approccio di tipo pass through. Questo in sintesi il principio di diritto n. 6 di ieri.

Una Sgr ha deliberato l’istituzione di due fondi comuni di investimento mobiliari alternativi (Fia) di tipo chiuso non riservati. Il primo è il Fondo X destinato ad emettere tre classi di quote che possono essere sottoscritte da soggetti passivi Irpef e Ires residenti e non residenti in Italia con i requisiti di cui all’agevolazione prevista dall’articolo 29 del Dl 179/2012. Si tratta, in particolare, della detrazione Irpef e della deduzione Ires, rispettivamente per le persone fisiche e giuridiche, pari al 30% dell’investimento ed entro determinati limiti (rispettivamente di 1 milione e di 1,8 milioni di euro). Ricordiamo che l’innalzamento al 40% (e in certi casi al 50%) previsto dalla legge di bilancio 2019 non si è attuato in assenza dell’autorizzazione comunitaria (si veda la risposta 410 dell’11 ottobre 2019). Il secondo è il Fondo Y destinato ad emettere una sola classe di quote dei due comparti di cui è composto (qualificabili come distinti Oicr ai fini regolamentari) destinata alla sottoscrizione esclusivamente da parte del Fondo X. Uno dei due comparti è definito «Start-up & Pmi innovative» ed investe in start up e in Pmi innovative disciplinate dall’articolo 4 del Dl 3/2015.

La commissione europea con decisione C (2018) 8389 ha stabilito che la disciplina delle start up innovative (articolo 29 del Dl 179/2012) estesa alle Pmi innovative dall’articolo 4, comma 9 del Dl 3/2015 è compatibile con il mercato interno, a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera C) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue). Pertanto il Dm 7 maggio 2019 ha esteso le misure valide per le start up anche alle Pmi innovative “ammissibili”. Sono tali quelle Pmi (anche non residenti) con sede produttiva in Italia che ricevono l’investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale; vi sono poi condizioni perché siano tali anche fino a 10 anni o senza limiti di età.

L’Oicr che investe in queste entità è qualificato se investe in esse almeno il 70% del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta di effettuazione dell’investimento (articolo 1, comma 2, lettera e del Dm 7 maggio 2019). Nel caso di specie è sufficiente che il requisito sia integrato a livello di Comparto Start-up &PMI innovative, secondo un approccio pass-through e con effetto demoltiplicativo del Fondo X. Il beneficio per l’investitore sarà riconosciuto per la sola quota parte investita nel comparto start up innovative e PMI innovative ammissibili. Il requisito del 70% si calcolerà sommando gli investimenti nelle predette società effettuati dal comparto.

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