Finanza

Start up e Pmi innovative, sì al mix con il vecchio bonus del 30%

Le risposte del Mise: il beneficio non spetta per gli investimenti in fase di costituzione

di Roberto Lenzi

L’incentivo del 50% per investire in start-up e Pmi innovative spetta solo sugli aumenti di capitale successivi a quanto immesso in sede di costituzione, le imprese possono decidere di utilizzare l’agevolazione al 50% in “de minimis”, ma possono anche restare sulla vecchia normativa al 30 per cento. Il massimale dei 200mila euro si applica solo all’impresa non all’investitore. Questo si evince dalle Faq pubblicate sul sito del ministero dello Sviluppo economico relative agli incentivi per start-up e Pmi innovative.

L’incentivo, che prevede una detrazione Irpef del 50%, è destinato alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o Pmi innovative. L’articolo 5, comma 1 del decreto 28 dicembre 2020, sulle modalità di accesso alla detrazione, prevede che, prima dell’investimento, l’impresa beneficiaria presenti istanza di accesso al beneficio attraverso la piattaforma informatica dedicata. Ne consegue che la disposizione preclude che l’investimento effettuato in sede di costituzione societaria possa ottenere il beneficio.

Il periodo di imposta così individuato coincide con quello in cui il conferente ha diritto ad operare la detrazione come soggetto Irpef. In caso di sottoscrizione di aumenti di capitale, l’investimento si considera effettuato alla data del deposito per l’iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del capitale sociale della start-up o della Pmi innovativa. Se è successiva, conta la data in cui viene depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese l’attestazione da parte degli amministratori dell’avvenuto aumento del capitale sociale. Nell’ipotesi di conferimento agevolato derivante dalla conversione di obbligazioni convertibili, lo stesso viene considerato effettuato alla data di efficacia della conversione.

Il plafond “de minimis” di 200 mila euro riguarda unicamente l’impresa beneficiaria. Per l’investitore si applicano invece i limiti di cui al decreto 28 dicembre 2020. Per investimenti effettuati in startup innovative, l’investimento agevolabile ammonta a un massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta. Per investimenti effettuati in Pmi innovative, l’investimento agevolabile ammonta ad un massimo di 300mila euro per ciascun periodo di imposta. Oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta.

È sempre valido anche il vecchio regime, che prevede una detrazione al 30 per cento. Quindi, gli investitori possono decidere di utilizzare quello o quanto previsto dal regime che prevede una detrazione al 50% nei limiti del “de minimis”. Si tratta di una libera scelta dell’impresa, sulla base di caratteristiche e condizioni sue e del soggetto investitore. La scelta può propendere anche per una formula mista.

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